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Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo – Parte specifica

Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo – Parte specifica

PARTE SPECIALE A

Elenco dei reati presupposto

 

Art.

231/01

Reato Normativa Applicabile
24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Articoli 316-bis, 316-ter, 640 comma 2 n.1, 640-bis, 640-ter codice penale

Modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020

 

Si
24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies codice penale

Aggiunto dall’art. 7 della L. n. 48/2008, modificato dai D. Lgs.n.7 e n.8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 Si
24-ter

Delitti di criminalità organizzata.

Articoli 416 sesto comma, 416-bis, 416-ter, 630 codice penale.

Aggiunto dall’art.2, comma 29, L. n. 94/2009, modificato dalla

L. 69/2015

Si
25

Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità.

Articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter commi 1 e 2, 319-quater, 321, 322 commi 1-2-3-4, 346-bis codice penale

Modificato dall’art. 1, comma 77, lettera a) L. 190/2012, sostituito dall’art. 1, comma 9, L. 3/2019 Si
25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Articoli 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 codice penale

Aggiunto dalla L. 409/2001, modificato dall’art. 15, comma 7, L. 99/2009 Si
25-bis.1

Delitti contro l’industria e il commercio.

Articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater codice penale

Aggiunto dall’articolo 15, comma 7, L. 99/2009 Si
25-ter

Reati societari. (False comunicazioni sociali, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull’assemblea, aggiotaggio)

Articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635-bis, 2636, 2637, 2638 codice civile

Aggiunto dall’articolo 3 D. Lgs. 61/2002, modificato dall’articolo 12 comma 1 L. 69/2015, dall’articolo 31 della L.262/2005, aggiunto dall’articolo 1, comma 77, lettera a) della L. 190/2012 e sostituito dall’articolo6 del D. lgs. 38/2017. Si
25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico Aggiunto dall’articolo 3 della L. 7/2003 No
25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Articolo 583-bis codice penale

Aggiunto dall’articolo 5 della L. 228/2003 No
25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale.

Articoli 600, 600-bis comma 2, 600-ter commi3 e 4, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602 codice penale

Aggiunto dalla L. 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016 Si
25- sexies Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato Aggiunto dall’articolo 9, comma 3, della L. 62/2005 e dall’articolo 187-quinquies del D. Lgs. 58/1998, per violazione del divieto degli articoli 14 o 15 del Regolamento (UE) 596/2014 e modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla L. 238/2021. Si
25- septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 589, 590 terzo comma, codice penale.

Aggiunto dall’articolo 9, comma 1, della L. 123/2007, sostituito dall’articolo 300 del D. Lgs. 81/2008 Si
25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 codice penale.

Aggiunto dall’articolo 63 del D. Lgs. 231/2007, modificato dalla L. 186/2014 e dal D. Lgs. 195/2021. Si
25- octies.1

Delitto in materia di strumenti a pagamento diversi dai contanti.

Articoli 493-ter, 493-quater e 640-ter codice penale.

Aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 Si
25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

Articoli 171, primo comma lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. 633/1941

Aggiunto dall’articolo 15, comma 7, della L. 99/2009 Si
25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Articolo 377-bis codice penale

Aggiunto dall’articolo 4 della L. 116/2009, sostituito dall’articolo 2 del D. Lgs. 121/2011. Si
25-undecies

Reati ambientali.

Articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 452-sexties, 727-bis, 733-bis codice penale.

Articoli 137, 256, 257, 258 comma 1, 259 comma 1, 260, 260-bis, 279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Articoli 1 comma 1 e 2, 2 commi 1 e 2, 3-bis, 6 comma 4 della L. 150/1992.

Articolo 3 comma 6 della L. 549/93.

Articoli 8, commi 1 e 2, 9 commi 1 e 2 del D. Lgs. 202/2007

Aggiunto dal D. Lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015 e dal D. Lgs. 2172018 Si
25 – duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Articoli 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 e 12-bis del D. Lgs. 286/1998

Aggiunto dall’articolo 4 della L. 116/2009, sostituito dall’articolo 2 del D. Lgs. 121/2011, Si
25 – terdecies

Razzismo e xenofobia.

Articolo 3 commi 3 e 3-bis della L. 654/1975

Aggiunto dalla L. 167/2017, modificato dal D. Lgs. 21/2018 Si
25 – quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco odi scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Articoli 1 e 4 della L. 401/1989

Aggiunto dall’articolo 5 della L. 39/2019 No
25 – quinquiesdecies

Reati tributari.

Articoli 2commi 1 e 2-bis, 3, 8 comma 1 e 2-bis, 10 e 11 del D. Lgs. 74/2000

Aggiunto dal D. L. 124/2019 coordinato con la L. di conversione 157/2019, modificato dal D. Lgs. 175/2020 Si
25 – sexiesdecies Contrabbando Aggiunto dal D. Lgs. 75/2020 No
25 – septiesdecies

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

Articoli 518-bis, 518-quater, 518-octies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518- quaterdecies codice penale.

Aggiunto dall’articolo 3, comma 1, della L. 22/2022 No
25-duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Articoli 518-sexties e 518-terdecies codice penale

Aggiunto dall’articolo 3 comma 1 della L. 22/2022 No
26 Delitti tentati Riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di tentativo della commissione dei reati. Si

 

 PARTE SPECIALE B

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

  1. 1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Premessa

1.2 I reati di cui all’art. 24 del D. Lgs. 231/2001

1.3 I reati di cui all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001

  1. 2. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI
  2. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO
  3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA’ AZIENDALI

4.1 Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie

4.2 Gestione e controllo delle risorse finanziarie

4.3 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati, brevetti e patenti per l’esercizio delle attività aziendali

4.4 Gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione condotte da soggetti pubblici sullo svolgimento dell’attività aziendale.

4.5 Scelta e selezione di partner (Joint Venture, ecc.).

4.6 Operazioni di selezione ed assunzione del personale

4.7 Gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale

4.8 Assegnazione di incarichi a consulenti

  1.  I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
  2. TABELLE DELLE SANZIONI ASSOCIATE AI REATI

6.1 Tabella delle sanzioni associate ai reati di cui all’art. 24 del D. Lgs. 231/2001

6.2. Tabella delle sanzioni associate ai reati di cui all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001

1 LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Premessa

Per una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società stessa.

L’analisi prende in considerazione i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contemplati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

Le principali definizioni sono costituite da:

  • agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione

legislativa, giudiziaria o amministrativa;

  • agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

1.2 Reati di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001

L’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati:

  • Malversazione a danno dello Stato e dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.).

La condotta sanzionata penalmente consiste nell’avere mutato la destinazione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era destinata.

  • Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) – mediante l’utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla società da cui dipende o ad altra collegata, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l’obiettivo di far conseguire alla società il finanziamento.

  • Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico e dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di menzogna, compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

1.3 Reati di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001

L’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati:

  • Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

  • Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

  • Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

  • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato fa riferimento ai due precedenti casi di corruzione, qualora fossero commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

  • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

  • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

  • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite per le suddette ipotesi dell’art. 318 e 319 si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

  • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

  • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano a:

  • ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  • ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  • alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  • ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  • a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea svolgono funzioni è attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
  1. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito delle aree di attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati o titolari di poteri

autorizzativi e concessori, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

  • acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;
  • gestione e controllo delle risorse finanziarie;
  • gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di 
autorizzazioni, licenze, certificati, brevetti e patenti per l’esercizio delle 
attività aziendali;
  • gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione 
condotte da soggetti pubblici sullo svolgimento dell’attività aziendale;
  • scelta e selezione di partner (Joint Venture, etc.);
  • operazioni di selezione ed assunzione del personale;
  • gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità 
aziendale;
  • assegnazione di incarichi a consulenti esterni.
  1. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

AFATAC S.r.l. adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

  1. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
  2. consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, alla società di revisione e all’Organismo di Vigilanza;
  3. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
  4. prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
  5. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
  6. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, AFATAC si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;
  7. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente;
  8. prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste

4.1 PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA’ AZIENDALI

L’applicazione delle regole e dei divieti descritte nel capitolo precedente dovrà avvenire all’interno delle attività sensibili, adottando adeguati protocolli di controllo che tengano conto degli strumenti aziendali sui quali si fonda il Modello di organizzazione, gestione e controllo e dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

4.1.1 Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie

Per dette attività occorre:

  • prevedere la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo specifici strumenti di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l’indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
  • prevedere specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere a contribuzione e/o finanziamento (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell’attività di presentazione della domanda e del titolare dell’attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento);
  • prevedere specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
  • individuare la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., nazionale o straniera, erogante, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta sia verso l’OdV sia verso la Direzione, che ha la competenza a gestire tali rapporti;
  • definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione che ha la responsabilità del controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato ed il fine “ufficiale” per il quale è stato ottenuto, predisponendo apposite forme di rendiconto periodico all’OdV ed alla Direzione.

4.1.2 Gestione e controllo delle risorse finanziarie

Per dette attività occorre:

  • definire con chiarezza e precisione compiti e responsabilità della funzione deputata alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
  • stabilire apposite linee di reporting, annuale e/o semestrale, verso l’Amministratore Delegato e definire un sistema formale e periodico di pianificazione delle risorse finanziarie;
  • prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile dell’attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
  • prevedere la segregazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l’OdV e tra le funzioni stesse;
  • disciplinare le condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali, prevedendo che la funzione responsabile della gestione proceda all’assegnazione solo previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza e necessità di impiego e legittimità di destinazione. I limiti della gestione possono essere definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative di AFATAC;
  • definire, in particolare, le tipologie di spesa, le modalità di selezione e conferimenti per omaggi, spese promozionali e di rappresentanza e sponsorizzazioni ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singola funzione aziendale coinvolta.

4.1.3 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di 
autorizzazioni, licenze, certificati, brevetti e patenti per l’esercizio delle 
attività aziendali.

Per dette attività occorre:

  • prevedere la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della concessione e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l’indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
  • prevedere specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la concessione e/o autorizzazione (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell’attività di presentazione della domanda e della Direzione Generale, responsabile dell’attività di controllo sulla gestione della concessione e/o autorizzazione);
  • contemplare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
  • individuare la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della Pubblica Amministrazione concedente (con delega e procura) e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta sia verso l’OdV sia verso l’Amministratore Delegato;
  • definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
  • 
predisporre apposite forme di rendiconto periodico all’OdV.

4.1.4 Gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione 
condotte da soggetti pubblici sullo svolgimento dell’attività aziendale.

Per dette attività, oltre agli adempimenti ed agli obblighi previsti dalle specifiche normative, occorre:

  • la procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
  • la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell’attività svolta nel corso dell’ispezione, contenente, fra l’altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
  • stabilire quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l’Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione.

4.1.5 Scelta e selezione di partner

La gestione dei rapporti con i partner – intesi come controparti contrattuali di AFATAC S.r.l., quali, per esempio, fornitori (sia persone fisiche sia persone giuridiche) ovvero soggetti con cui la Società addiviene ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata – prevede attività per le quali occorre:

  • disciplinare le modalità di esame e selezione dei partner utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell’incarico;
  • prevedere la formalizzazione del contratto ed il conferimento – ove necessario – di una specifica procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale sono indicate le modalità ed i termini di esercizio della delega societaria, con l’espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura;
  • in relazione ad eventuali intermediari o agenti, anche stranieri, oltre ai presidi di cui ai due punti precedenti, definire criteri per la determinazione dei compensi a provvigione e dei premi loro spettanti in linea con quelli comunemente applicati sul mercato e proporzionati alle prestazioni del procacciatore così come previste nel relativo contratto; allo stesso modo, la corresponsione dei rimborsi spese dovrà avvenire a fronte della presentazione di idonea documentazione di supporto;
  • prevedere la separazione dell’attività di selezione e conferimento dell’incarico dall’attività di controllo sull’operato dell’agente o procacciatore d’affari nonché di valutazione delle sue performance;
  • prevedere la predisposizione di report periodici di valutazione degli agenti o procacciatori d’affari cui contribuiscono i responsabili delle funzioni coinvolte mediante meccanismi volti a consentire la tracciabilità delle valutazioni provenienti da ogni singola funzione;
  • stabilire l’obbligo di rendiconti periodici dell’attività svolta.

4.1.6 Operazioni di selezione ed assunzione del personale

Le risorse umane devono essere assunte, dirette e formate secondo i principi espressi nel Codice Etico di AFATAC S.r.l. e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori.

Un approfondimento particolare deve essere rivolto alle operazioni di assunzione del personale per le persone che abbiano, o abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti o indiretti con lo Stato o la Pubblica Amministrazione o organizzazioni dell’Unione Europea, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con la Pubblica Amministrazione.

Per dette attività occorre:

  • definire con chiarezza e precisione compiti e responsabilità della funzione deputata alla gestione ed al controllo delle risorse umane;
  • definire con chiarezza e precisione l’iter procedurale di assunzione del personale, inclusi i criteri di valutazione utilizzati e le modalità di gestione e controllo delle informazioni inerenti i candidati;
  • prevedere la tracciabilità dell’iter decisionale e della partecipazione dell’unità richiedente le risorse;
  • prevedere specifici flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e tra le funzioni stesse, segnalando tempestivamente all’OdV eventuali pressioni e/o sollecitazioni da parte di soggetti esterni.

4.1.7 Gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale

Per dette attività occorre:

  • regolamentare il processo di definizione, approvazione ed esecuzione del Piano di Media redatto in base alle previste strategie aziendali;
  • definire, in particolare, le tipologie di spesa, le modalità di selezione e conferimenti per omaggi, spese promozionali e di rappresentanza e sponsorizzazioni ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singola Direzione aziendale coinvolta.

4.1.8 Assegnazione di incarichi a consulenti

Per detta attività occorre:

  • prevedere la tracciabilità di tutta la documentazione a supporto dell’iter decisionale;
  • prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato.
  1. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’OdV, inoltre, viene informato almeno trimestralmente dalle singole funzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l’OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L’OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra AFATAC e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello all’interno delle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L’OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE C

Reati societari

  1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

1.1 Premessa

1.2 I reati di cui all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001

  1. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI
  2. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO
  3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA’ AZIENDALI

4.1 Attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico

4.2 Attività di supporto o collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alla società di revisione

4.3 Gestione Societaria: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle parteciapzioni e sul capitale

4.4 Comunicazione agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi

4.5 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

4.6 Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti privati

4.7 Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie

4.8 Gestione e controllo delle risorse finanziarie

4.9 Scelta e selezione di partner (Joint Venture, ecc.)

4.10 Operazioni di selezione ed assunzione del personale

4.11 Gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale

4.12 Assegnazione di incarichi a consulenti

  1.  I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
  2. TABELLE DELLE SANZIONI ASSOCIATE AI REATI

6.1 Tabella delle sanzioni associate ai reati di cui all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001

  1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

1.1 Premessa

Per una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti i reati la cui commissione, da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società stessa.

L’analisi prende in considerazione i reati societari, contemplati all’articolo 25 – ter del D. Lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

1.2 I reati di cui all’art. 25 – ter del D. Lgs. n. 231/2001

  • False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.).

La fattispecie si articola in tre distinte ipotesi. Una prima ipotesi che si realizza, nelle sedi pertinenti, con la semplice esposizione di dati falsi o l’omissione di dati che dovevano essere comunicati: questa è fattispecie “di pericolo” (“concreto”, e non “presunto”) che si consuma con l’esposizione e l’omissione è punita con ammenda e arresto anziché multa e reclusione. Una seconda e una terza ipotesi si differenziano dalla prima solo perché per la loro consumazione occorre il conseguente danno di soci o creditori (facendone così una fattispecie “di danno”); queste ultime due ipotesi si differenziano, altresì, tra loro perché la seconda concerne le società non quotate (ed è punibile solo a querela di parte), mentre la terza si riferisce solo alle società quotate (ed è punibile, come del resto la prima, d’ufficio). La seconda e la terza ipotesi costituiscono delitto.

La parte comune delle tre ipotesi è costituita da:

  • i soggetti attivi del reato possono essere solo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori (trattasi di cosiddetti “reati propri”), nonché coloro che secondo l’art. 110 c.p. concorrono nel reato da loro commesso;
  • la condotta incriminata consiste in un’esposizione di informazioni non rispondenti al vero, o nell’omissione di queste ultime quando “imposte dalla legge”. La portata del concetto di omissione dovrebbe tener conto del terzo e quarto comma dell’art. 2423 c.c. (Redazione del bilancio);
  • l’oggetto delle informazioni false o omesse è dato da fatti materiali;
  • dei fatti materiali la norma aggiunge che rilevano “ancorché oggetto di valutazione”;
  • le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione. Inoltre, falsità e omissioni debbono comunque determinare, per avere rilievo penalistico, una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% o una variazione del patrimonio superiore all’1%. Ed anche il superamento di tali soglie di rilevanza perde rilievo penale se dipende da valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta;
  • il contenuto delle informazioni false od omesse può riguardare anche beni 
posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
  • i contenitori tipici delle falsificazioni/omissioni sono le comunicazioni sociali: vale 
a dire i bilanci (tendenzialmente di qualunque tipo), le relazioni e le altre comunicazioni sociali (cioè ufficiali e riguardanti materia attinente alla vita economica societaria) che siano previste dalla legge;
  • le comunicazioni in questione devono essere oggettivamente (cioè per loro destinazione, in astratto o in concreto) dirette ai soci e al pubblico;
  • il contenuto tipico delle informazioni comunicate (falsamente od omesse) è dato dalla “situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene”;
  • la comunicazione deve essere oggettivamente idonea a indurre in errore i destinatari della stessa circa la situazione di cui al punto precedente;
  • la condotta menzognera od omissiva deve essere tenuta con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto: tutto questo apparato psicologico rappresenta l’elemento soggettivo tipico del reato (che si atteggia, secondo le circostanze, in forma di dolo generico e/o di dolo specifico);
  • nell’ipotesi di perdita di rilievo penale, ai soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie e l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.
  • Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente e, valgono quindi per essa gli stessi richiami ivi svolti e quanto illustrato con riferimento al reato di false comunicazioni sociali.
La fattispecie si concretizza allorquando i responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Vale anche qui la differenza fra l’ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione tout court della condotta e l’ipotesi delittuosa che si consuma con l’ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente.

  • Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)

La fattispecie consiste nell’impedire od ostacolare da parte degli Amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Anche in questo caso vale la differenza fra l’ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione tout court della condotta, e l’ipotesi delittuosa che si consuma con l’ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente.

Per espressa disposizione dell’art. 25 – ter del Decreto Legislativo n. 231/2001, si ha responsabilità amministrativa della società solo nel caso in cui venga commesso uno dei reati sopra richiamati in forma di delitto e non di contravvenzione, vale a dire quando la condotta è aggravata dal danno – anche non patrimoniale – ai soci.

Si procede a querela della persona offesa.

  • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale fattispecie contempla più tipi di condotte, aventi tutte l’esito di produrre una divaricazione fra il capitale reale (effettivamente presente nelle disponibilità sociali) e il capitale nominale ufficializzato nell’atto costitutivo e nei diversi documenti in cui esso è enunciato. Come tale, la fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest’ultimo) a tutela dei creditori sociali.

Le dette condotte si hanno quando:

  1. i)  viene formato od aumentato fittiziamente il capitale della società mediante 
attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al valore nominale;
  2. ii)  vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;

iii)  vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti; ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Il reato può essere commesso dagli amministratori e dai soci conferenti.

  • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato consiste nella restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o nella liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. In altri termini, si incrimina una riduzione del capitale (inteso, quest’ultimo, come l’equivalente della somma dei conferimenti dei soci) posta in essere al di fuori delle formalità di riduzione previste dall’art. 2445 c.c., con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l’abbassamento del capitale nominale: il cui valore, pertanto, risulta superiore – e ciò non deve essere (salvi i casi di legge) – a quello del capitale reale.

Data la presenza, nell’ordinamento penale riformato, dell’art. 2629, si deve concludere che la presente fattispecie vede incriminate le violazioni delle procedure di riduzione (art. 2445 c.c.) diverse da quelle poste a specifica tutela dei creditori.

  • Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Anche questa fattispecie è posta a tutela del capitale sociale (nella duplice forma della tutela dell’effettiva presenza del capitale reale nelle disponibilità sociali, e della

significatività comunicativa del capitale nominale rispetto a tale presenza), cui vengono, in questo caso, parificate le riserve indisponibili.
La condotta criminosa degli amministratori consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

  • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2627 c.c.)

Anche l’ipotesi qui illustrata si pone a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili. Le specifiche condotte lesive del capitale sociale e delle riserve, qui incriminate, sono quelle che si risolvono in sotterranee e/o indirette restituzioni di conferimenti realizzate attraverso l’indebito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie o di azioni o quote della controllante. Quest’ultimo caso può realizzare la costruzione di piramidi di scatole vuote.

Il reato si perfeziona, dunque, con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale e/o delle riserve non distribuibili per legge. Ovviamente l’acquisto o la sottoscrizione deve avvenire fuori dai casi previsti dalla legge. Il reato può essere commesso solo dagli amministratori.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

  • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

  • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte degli amministratori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie al loro soddisfacimento.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

  • Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si realizza quando la maggioranza in assemblea è determinata con atti simulati o con frode (cioè inganno e induzione in errore di taluno), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque.

  • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede la diffusione di notizie false ovvero il porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare (senza, dunque, che ne sia necessario l’evento) una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque.

  • Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629- bis c.c.)

La fattispecie si realizza quando l’Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998), ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza a sensi di Legge, viola gli obblighi sanciti dall’art. 2391, primo comma, del codice civile, di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; e, se si tratta di amministratore delegato, di astenersi altresì dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale e, se si tratta di amministratore unico, di darne notizia anche alla prima assemblea utile.

  • Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Anche questa fattispecie si riporta, come schema di base, ai reati comunicativi già esaminati, rispetto alle cui fattispecie presenta molti tratti analoghi. In sostanza, la condotta criminosa si realizza attraverso:

  • l’esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
  • l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
  • l’impedimento nello svolgimento, in qualsiasi forma, delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (questa è una sub-fattispecie che può realizzarsi anche con condotte diverse da fenomeni comunicativi).

Soggetti attivi del reato sono amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge a controlli pubblici.

  • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Detto articolo, introdotto con la Legge 6 novembre 2012 n. 190, dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

  1. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI

Le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio in relazione alla presente tipologia di reato consistono in:

  • attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico;
  • attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione;
  • gestione societaria: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
  • comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi;
  • negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti privati;
  • gestione e controllo delle risorse finanziarie;
  • gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
  • scelta e selezione di partner (Joint Venture, etc.);
  • operazioni di selezione ed assunzione del personale;
  • gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale;
  • assegnazione di incarichi a consulenti esterni.

 

  1. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

AFATAC S.r.l. adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

  1. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
  2. consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, alla società di revisione e all’Organismo di Vigilanza;
  3. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
  4. prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
  5. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
  6. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;
  7. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente;
  8. prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste.

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle procedure e/o nelle prassi di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure e/o alle prassi individuate nel Modello, se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione, purchè ne sia data immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

4.1 PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA’ AZIENDALI

L’applicazione delle regole e dei divieti descritte nel capitolo precedente dovrà avvenire all’interno delle attività sensibili, adottando adeguati protocolli di controllo che tengano conto degli strumenti aziendali sui quali si fonda il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

4.1.1 Attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di

carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico.

Per dette attività occorre:

  • determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla Direzione responsabile della redazione del bilancio, (indicando compiti e responsabilità di ciascuna funzione coinvolta nel processo di formazione del bilancio e il sistema di controllo che garantisce la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi);
  • prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema, anche informatico, che consente di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
  • prevedere la tempestiva messa a disposizione della bozza del bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con un congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l’approvazione dello stesso, nonché del giudizio sul bilancio – o attestazione similare, chiara ed analitica – da parte della società di revisione;
  • prevedere almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l’OdV prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
  • stabilire l’obbligo di comunicazione sistematica all’OdV di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
  • predisporre un programma di formazione di base rivolto alle direzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio di AFATAC S.r.l. e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
  • istituire meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio al Ministero dell’Economia e delle Finanze o dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprendono idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

4.1.2 Attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai

soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Per dette attività occorre:

  • individuare con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell’ambito delle funzioni coinvolte nel processo sensibile;
  • prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti o diretti al pubblico;
  • stabilire l’obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la conformità dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano detto controllo, e l’obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
  • stabilire specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza;
  • regolamentare le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
  • prevedere che gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network della società di revisione, di intesa con l’Amministratore Delegato;
  • fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione.

4.1.3 Gestione societaria: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale di VITTONE S.r.l., nonché la costituzione di società, l’acquisto e la cessione di partecipazioni, devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili. Qualora tali operazioni richiedano il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni organizzative di AFATAC S.r.l. (ad es., stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc.), dovrà essere previsto il tracciamento ed il controllo delle specifiche attività svolte.

4.1.4 Comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi.

Per dette attività occorre:

  • individuare con esattezza i ruoli ed i compiti delle funzioni responsabili delle attività di raccolta dati e consolidamento, redazione e trasmissione delle comunicazioni agli organi di vigilanza;
  • prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati ad altri soggetti o diretti al pubblico, fino all’approvazione finale della comunicazione da parte dell’Amministratore Delegato;
  • stabilire specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza;
  • individuare la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti degli organi di vigilanza, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta verso l’OdV;
  • predisporre apposite forme di rendicontazione periodico all’OdV.

4.1.5 Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti privati

Per dette attività occorre:

  • definire i criteri di scelta dei potenziali fornitori di AFATAC S.r.l. cui assegnare l’ordine di acquisto, utilizzando appositi strumenti atti a consentire la preventiva verifica dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari, nonché la insussistenza di conflitti di interesse;
  • definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione del primo contatto con il potenziale fornitore, prevedendo controlli (ad es., la compilazione di schede di valutazione, l’indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni da questi avanzate nei confronti di esponenti di AFATAC S.r.l. e la completezza e veridicità dei documenti da questi presentati;
  • contemplare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
  • individuare la funzione richiedente la fornitura che provvederà, attraverso la formalizzazione della richiesta di acquisto, anche con l’ausilio di sistemi informativi, a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa;
  • individuare la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti del potenziale fornitore (con delega e procura) e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta sia verso l’OdV sia verso il responsabile della Direzione competente a gestire tali rapporti;
  • contemplare la segregazione delle funzioni titolari delle attività di individuazione del fornitore, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate;
  • prevedere il coinvolgimento diretto, in sede di individuazione del fornitore, dell’Area Legale e delle funzioni richiedenti la fornitura, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino la condivisione ed approvazione congiunta di detta individuazione;
  • prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile della individuazione del fornitore attraverso un sistema (anche informatico) che consente di tracciare i singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
  • stabilire la segregazione dell’attività di valutazione delle offerte, conclusione del contratto ed alimentazione dell’applicativo di supporto, prevedendo specifici flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte nel processo, volti a finalità di coordinamento e controllo reciproco;
  • definire con chiarezza e precisione le funzioni incaricate di effettuare attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori e le modalità di espletamento di detto controllo;
  • vietare categoricamente di accettare denaro o altra utilità o beneficio da parte dei fornitori, anche per interposta persona, ove tali pratiche eccedano la normale cortesia.

4.1.6 Gestione e controllo delle risorse finanziarie

Per detta attività occorre:

  • definire con chiarezza e precisione compiti e responsabilità della funzione deputata alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
  • stabilire apposite linee di reporting, annuale e semestrale, verso l’Amministratore Delegato e definire un sistema formale e periodico di pianificazione delle risorse finanziarie;
  • prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile dell’attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
  • prevedere la segregazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l’OdV e tra le funzioni stesse;
  • definire, in particolare, le tipologie di spesa, le modalità di selezione e conferimenti per omaggi, spese promozionali e di rappresentanza e sponsorizzazioni ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singola funzione aziendale coinvolta.

4.1.7 Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Per dette attività occorre:

  • individuare e segregare le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell’effettività dell’oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
  • regolare le modalità ed i termini per la repentina trasmissione della contestazione dalla funzione deputata alla ricezione alla Direzione, unitamente ad una relazione illustrativa delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la suddetta contestazione;
  • 
predisporre specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nell’attività sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
  • prevedere specifiche linee di reporting verso l’Amministratore Delegato e verso l’OdV sullo stato della vertenza e sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;
  • prevedere che il ricorso sia basato su parametri oggettivi e che l’eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un’apposita procura e delega ad litem, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia.

4.1.8 Scelta e selezione di partner (Joint Venture, ecc.)

La gestione dei rapporti con i partner – intesi come controparti contrattuali di AFATAC S.r.l., quali, per esempio, fornitori (sia persone fisiche sia persone giuridiche) ovvero soggetti con cui la Società addiviene ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata – prevede attività per le quali occorre:

  • disciplinare le modalità di esame e selezione dei partner utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell’incarico;
  • prevedere la formalizzazione del contratto ed il conferimento – ove necessario – di una specifica procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale sono indicate le modalità ed i termini di esercizio della delega societaria, con l’espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura;
  • in relazione ad eventuali intermediari o agenti, anche stranieri, oltre ai presidi di cui ai due punti precedenti, definire criteri per la determinazione dei compensi a provvigione e dei premi loro spettanti in linea con quelli comunemente applicati sul mercato e proporzionati alle prestazioni del procacciatore così come previste nel relativo contratto; allo stesso modo, la corresponsione dei rimborsi spese dovrà avvenire a fronte della presentazione di idonea documentazione di supporto;
  • prevedere la separazione dell’attività di selezione e conferimento dell’incarico dall’attività di controllo sull’operato dell’agente o procacciatore d’affari nonché di valutazione delle sue performance;
  • prevedere la predisposizione di report periodici di valutazione degli agenti o procacciatori d’affari cui contribuiscono i responsabili delle funzioni coinvolte mediante meccanismi volti a consentire la tracciabilità delle valutazioni provenienti da ogni singola funzione;
  • stabilire l’obbligo di rendiconti periodici dell’attività svolta.

4.1.9 Operazioni di selezione ed assunzione del personale

Le risorse umane devono essere assunte, dirette e formate secondo i principi espressi nel Codice Etico di AFATAC S.r.l. e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori.

Un approfondimento particolare deve essere rivolto alle operazioni di assunzione del personale per le persone che abbiano, o abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti o indiretti con lo Stato o la Pubblica Amministrazione o organizzazioni dell’Unione Europea, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con la Pubblica Amministrazione.

Per dette attività occorre:

  • definire con chiarezza e precisione compiti e responsabilità della funzione deputata alla gestione ed al controllo delle risorse umane;
  • definire con chiarezza e precisione l’iter procedurale di assunzione del personale, inclusi i criteri di valutazione utilizzati e le modalità di gestione e controllo delle informazioni inerenti i candidati;
  • prevedere la tracciabilità dell’iter decisionale e della partecipazione dell’unità richiedente le risorse;

prevedere specifici flussi informativi verso l’OdV e tra le funzioni stesse, segnalando tempestivamente all’OdV eventuali pressioni e/o sollecitazioni da parte di soggetti esterni.

4.1.10 Gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale

Per dette attività occorre:

  • regolamentare il processo di definizione, approvazione ed esecuzione del Piano di Media redatto in base alle previste strategie aziendali;
  • definire, in particolare, le tipologie di spesa, le modalità di selezione e conferimenti per omaggi, spese promozionali e di rappresentanza e sponsorizzazioni ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singola Direzione aziendale coinvolta.

4.1.11Assegnazione di incarichi a consulenti

Per detta attività occorre:

  • prevedere la tracciabilità di tutta la documentazione a supporto dell’iter 
decisionale;
  • prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali 
esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato.
  1. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’Organismo, inoltre, viene informato almeno trimestralmente dalle singole funzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l’OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L’Organismo di Vigilanza, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello all’interno delle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L’Organismo di Vigilanza propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE D

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

  1. LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1.1 Premessa

1.2 Definizioni

1.3 I reati di cui all’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001

  1. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI
  2. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO
  3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA’ AZIENDALI

4.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,

macchinari, agenti chimici, fisici e biologici

4.2 Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

4.3 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa,

4.4 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria

4.5 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

4.6 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto

delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

4.7 Adempimento degli obblighi giuridici relativi all’acquisizione di documentazioni e certificazioni

obbligatorie di legge

4.8 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle verifiche periodiche dell’applicazione e

dell’efficacia delle procedure adottate

4.9 Previsione di idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra

menzionate

4.10 Previsione di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello e sul mantenimento nel

tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate

  1.  I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
  2. TABELLE DELLE SANZIONI ASSOCIATE AI REATI

6.1 Tabella delle sanzioni associate ai reati di cui all’art. 25- septies del D. Lgs. 231/2001

 

1. LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA             SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

1.1 Premessa

La materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stata riordinata con la legge n. 123/07 e con il testo unico di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (nel seguito Decreto Sicurezza), integrato e modificato dal D. Lgs. n.106 del 3 agosto 2009, e s.m.i. volto:

  • al riordino delle competenze delle autorità pubbliche centrali e territoriali in materia di vigilanza circa la salute e la sicurezza sul lavoro;
  • all’introduzione di rilevanti novità in materia di contrasto al lavoro nero e di ulteriori misure volte a garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • all’inasprimento delle sanzioni penali ed amministrative in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il Decreto Sicurezza, suddiviso in tredici Titoli, disciplina la materia sia relativamente ai luoghi di lavoro sia relativamente ai cantieri temporanei o mobili e abroga le precedenti normative sul tema, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e al D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996.

Il Decreto Sicurezza, infine, fa emergere anche una responsabilità amministrativa dell’azienda, ex D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 9 della Legge n. 123/2007 ha infatti introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 codice penale) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 codice penale), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, prevedendo l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive, recentemente inasprite dall’art. 300 del Decreto Sicurezza.

Tale norma è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di natura colposa.

Le fattispecie delittuose previste dall’art. 25-septies riguardano infatti le ipotesi in cui l’evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e cioè per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” (art. 43 Cod. Pen.) che richiede che l’evento si verifichi a causa della volontaria inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. E’ inoltre necessario, affinché si venga a configurare la responsabilità amministrativa dell’ente, che i reati siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, per esempio in termini di risparmio sui costi di salute e sicurezza dei lavoratori.

Non è agevole l’individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori in quanto, oltre al Decreto Sicurezza, tra le norme rilevanti sul tema rientra anche quanto previsto dall’art. 2087 del Codice Civile L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Tale articolo impone l’adozione, da parte del datore di lavoro,  delle misure che, secondo la particolarità dell’attività svolta, l’esperienza ed il progresso tecnologico, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue che l’elemento essenziale ai fini dell’applicazione della responsabilità amministrativa per l’ente sia la mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, cioè la deviazione dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, dell’attività produttiva.

1.2 Definizioni

  • ASPP o Addetti al Servizio di prevenzione e protezione: i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.
  • Cantieri temporali o mobili: disciplinati nel Titolo IV del decreto sicurezza e individuati nell’allegato X come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
  • Committente: il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.
  • Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell’organizzazione stessa o dell’Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
  • Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato dal decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 e s.m.i.
  • Dirigente: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando sulla
  • DUVRI o Documento di valutazione dei rischi per le interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente per ogni attività di costruzione e manutenzione contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
  • DVR o Documento di valutazione dei rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l’indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
  • Lavoratori: persone che, così come individuate dal Decreto Sicurezza, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di AFATAC S.r.l.
  • Medico competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
  • Preposto: il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
  • RLS o Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro
  • RSPP o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
  • SPP o servizio di prevenzione e protezione: l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni ad AFATAC S.r.l. finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori.
  • SSL: salute e sicurezza sul lavoro

1.3 I reati di cui all’art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica definizione delle figure delittuose richiamate nell’articolo 25 septies:

  • Omicidio colposo (art. 589 c.p.). Si ha omicidio colposo ogni volta che un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. L’omicidio colposo deve essere cagionato in violazione delle norme antinfortunistiche e delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Violazione nell’interesse o a vantaggio di AFATAC S.r.l.
  • Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.). Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Le lesioni colpose devono essere cagionate in violazione delle norme antinfortunistiche e delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Violazione nell’interesse o a vantaggio di AFATAC S.r.l.

La lesione personale è grave (art. 583, comma 1, c.p.):

  • se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  • se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione colposa è considerata gravissima (art. 583, comma 2, c.p.) se dal fatto deriva:

  1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  2. la perdita di un senso;
  3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Al fine di garantire una gestione efficace dei processi aziendali e in modo da impedire la commissione dei reati di cui all’art. 25-septies, AFATAC ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale D, definita in conformità ai requisiti della norma UNI ISO 45001:2018, recepiti nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro certificato dal 03 agosto 2018.

Nella presente parte speciale, i comportamenti, le azioni e le procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono attuati in conformità e seguendo le prescrizioni dello standard ISO 45001:2018 adottato per la gestione efficace dei processi.

Tali comportamenti sono adottati da tutti coloro che sono tenuti ad osservare e fare osservare le disposizioni di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Destinatari sono quindi gli organi societari, i dipendenti e tutti coloro che, direttamente od indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti con AFATAC S.r.l. e che operano per perseguire gli stessi obiettivi di miglioramento.

Tutti i destinatari devono, nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività che rappresentano i processi aziendali e in considerazione della loro diversa posizione e degli obblighi assunti nei confronti di AFATAC S.r.l., seguire regole di comportamento conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La presente Parte Speciale è stata redatta con lo scopo di:

  1. fornire i principi generali e procedurali specifici a cui i destinatari devono attenersi per garantire una efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Come specificato nell’articolo 30 del Decreto Sicurezza, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alla norma OHSAS 18001:2007, ora UNI ISO 45001:2018, possono essere considerati conformi ai requisiti contenuti nello stesso articolo;
  2. fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a collaborare con lo stesso Organismo, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare efficacemente le attività di controllo, monitoraggio e valutazione previste nel Modello.

Oltre ai principi contenuti nella legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i destinatari sono tenuti a rispettare le regole contenute nei seguenti documenti, per le parti di loro interesse:

  • organigramma aziendale e organigramma per la salute e la sicurezza sul lavoro;
  • Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore Metalmeccanici;
  • Regolamento aziendale;
  • Codice Etico.

Con riferimento al Decreto Sicurezza devono essere presi in considerazione i seguenti documenti:

  • Documento di valutazione dei rischi (DVR), comprensivo dei documenti integrativi allegati;
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
  • Piano di miglioramento sicurezza e ambiente;
  • Piano di emergenza.

I documenti identificati come procedure e istruzioni operative appartengono al Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro e sono indicati in appositi elenchi; inoltre, sono utilizzati alcuni documenti di registrazione, quali moduli e tabelle, anch’essi identificati in appositi elenchi.

Ai fornitori, appaltatori, progettisti, installatori e terzi contraenti vengono comunicati il Modello ed il Codice Etico, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Tali categorie, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AFATAC S.r.l., sottoscrivono l’impegno a porre in essere e promuovere comportamenti tali da evitare di incorrere in reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

  1. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI

Durante il processo di valutazione dei rischi sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da un elevato livello di rischio per i lavoratori, con l’obiettivo di:

  • identificare i processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia di SSL;
  • effettuare l’analisi dei rischi potenziali;
  • realizzare un sistema di monitoraggio preventivo interno che consenta di ridurre, ad un rischio considerato accettabile, il rischio di commissione dei reati presi in considerazione dal Modello.

Pertanto le aree di attività (processi) ritenute più specificatamente a rischio per AFATAC sono tutte correlate alla inosservanza di normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da cui possa discendere l’evento dannoso e non all’elemento psicologico del dolo, inteso come coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento.

Tali processi risultano essere i seguenti:

  • in generale si fa riferimento a qualsiasi attività svolta dal personale di AFATAC all’interno dello stabilimento di Mazzè;
  • non sono presi in considerazione solo i processi operativi, ma l’analisi è estesa anche ai processi di supporto ed a quelli svolti dalle imprese appaltatrici;
  • il riferimento è esteso anche alle attività svolte da lavoratori di AFATAC al di fuori dello stabilimento, nell’ambito della missione aziendale.

Sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità propria e per la possibilità di riscontrare carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all’art. 25-septies del Decreto 231:

  1. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, macchinari, agenti chimici, fisici e biologici;
  2. individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi, definendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  3. adempimenti degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, gestione del SPP, consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  4. adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria;
  5. adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione, formazione ed addestramento;
  6. adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle informazioni documentate e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza da parte dei lavoratori;
  7. adempimento degli obblighi giuridici relativi all’acquisizione di documentazioni, autorizzazioni, permessi e certificazioni obbligatorie per legge;
  8. adempimento degli obblighi giuridici relativi alle verifiche periodiche di funzionamento di macchinari ed impianti obbligatorie per legge;
  9. previsione di idonei ed efficaci sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
  10. attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza sul lavoro;
  11. previsione di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico
  12. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

AFATAC S.r.l. adotta specifiche modalità per la predisposizione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

  1. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate, evidenziando anche il processo di autorizzazione delle singole fasi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Tutte le attività operative devono essere documentate ed i documenti devono essere archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza, secondo quanto definito nella procedura PQS04 ”Gestione dei dati e della documentazione”;
  2. consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, alla società di revisione e all’Organismo di Vigilanza;
  3. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
  4. prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
  5. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta, coerentemente con le responsabilità affidate;
  6. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;
  7. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente;
  8. prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste.

 

  1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA’ AZIENDALI

L’organizzazione dispone di un Organigramma aziendale, in cui sono individuati i responsabili dei processi, e di un Organigramma della sicurezza, in cui ai processi svolti sono correlate le responsabilità gestionali relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro.

In tali documenti sono indicati, in modo sintetico e trasparente:

  • i compiti e le responsabilità relative alle attività di sicurezza, di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • le figure rilevanti, quali il Datore di Lavoro, i Preposti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli addetti al Primo Soccorso, gli addetti alla gestione delle emergenze.

L’applicazione delle regole descritte nel capitolo precedente dovrà avvenire all’interno delle attività sensibili, adottando adeguati protocolli di controllo che tengano conto:

  • degli strumenti aziendali sui quali si fonda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
  • dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
  • delle attività dell’Organismo medesimo.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi descritti e della normativa applicabile nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, risultano a carico di AFATAC S.r.l.

4.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, macchinari, agenti chimici, fisici e biologici.

Nell’ambito della gestione dei processi sono adottate le seguenti misure di carattere generale:

  1. in ogni reparto, la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze/miscele impiegate, è effettuata adottando tutte le precauzioni coerenti con i risultati della valutazione dei rischi. Precauzione analoga viene utilizzata in caso di modifiche del lay-out aziendale e della sistemazione dei luoghi di lavoro;
  2. l’attività del punto precedente viene effettuata prendendo in considerazione anche le esigenze specifiche di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, garantendo in ogni caso il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
  3. gestione conforme agli standard legislativi dell’acquisto, installazione, collaudo, uso e manutenzione di macchinari, attrezzature ed impianti;
  4. gestione degli appaltatori e sub-appaltatori secondo quanto prescritto nell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

 

  • Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi, definendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Nell’ambito del processo di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi a loro correlati, AFATAC intende adempiere alle prescrizioni contenute negli articoli 28 “Oggetto della valutazione dei rischi” e 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” del D. Lgs. n. 81/2008 e nel capitolo 6.1.2 “Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità” della norma UNI ISO 45001:2018.

Il processo è composto dalle seguenti attività:

  • identificazione dei pericoli, tenendo conto di:
  • organizzazione del lavoro;
  • attività e situazioni di routine e di non routine;
  • incidenti rilevanti accaduti, interni ed esterni alla Vittone;
  • situazioni di potenziale emergenza;
  • persone che hanno accesso al luogo di lavoro e che nelle vicinanze possono essere influenzate;
  • progettazione di aree di lavoro, processi, installazioni e macchinari e attrezzature;
  • situazioni che si verificano nelle vicinanze causate dalle attività svolte da AFATAC;
  • situazioni che si verificano nelle vicinanze, non sotto il controllo di AFATAC, che possono causare lesioni e malattie a persone che operano sul luogo di lavoro;
  • cambiamenti effettivi o proposti da AFATAC;
  • cambiamenti nella conoscenza dei pericoli.
  • valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, conseguenti alla presenza dei pericoli precedentemente identificati, tenendo conto dell’efficacia dei controlli esistenti.
  • elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR), munito di data certa, che contiene:
  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per effettuare la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione già attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • per ogni capitolo del documento, l’indicazione delle procedure, individuate nel Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, in cui sono definite le modalità di attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed i ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere;
  • l’indicazione dei nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, dell’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS e del Medico Competente MC che hanno partecipato alla redazione del documento;
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a ruoli specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e adeguate formazione ed addestramento.

L’attività di valutazione dei rischi e di redazione del documento è effettuata dal Datore di Lavoro, individuato all’interno del Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione attiva del Responsabile del SPP e del Medico Competente MC. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS è preventivamente consultato in merito al documento, in modo tale che sia garantita la sua partecipazione e, di riflesso, quella dei lavoratori.

La valutazione dei rischi è ripetuta ed il conseguente documento di valutazione è revisionato:

  • in occasione di modifiche del processo, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • in occasione di modifiche dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • quando sono disponibili ed applicabili miglioramenti tecnici specifici oppure miglioramenti nel campo della prevenzione e protezione;
  • a seguito di infortuni significativi o di malattia professionale. In ogni caso la necessità di revisionare il documento viene valutata sempre in caso di infortunio o di near-miss;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

AFATAC effettua il processo di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi relativi ai cambiamenti in modo preventivo, in concomitanza con la progettazione degli stessi, utilizzando modulistica specifica contenuta nei documenti del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori (SGSSL)

  • Adempimenti degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa

Gli adempimenti correlati alle attività di natura organizzativa riguardano una serie di processi che la AFATAC svolge direttamente oppure affida a fornitori esterni, mantenendo il monitoraggio delle operazioni svolte.

Di seguito sono elencati i processi e le attività svolte all’interno di ciascuno di essi.

  • Processo di gestione delle emergenze (Titolo I, capo III, sezione VI del D. Lgs. n. 81/2008 e punto 8.2 della norma UNI ISO 45001:2018). Il Datore di Lavoro effettua le seguenti attività:
  • organizza i rapporti con gli enti pubblici a cui è affidato il compito di gestire le emergenze in ambito territoriale;
  • designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di primo soccorso. Il datore di lavoro prende in considerazione la necessità di avere presenti, in qualsiasi condizione di lavoro, un numero di addetti sufficiente ad intervenire in presenza di situazioni di emergenza;
  • informa tutti i lavoratori che operano nello stabilimento (dipendenti, in contratto di somministrazione, stagisti, appaltatori e sub appaltatori) che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato e fornisce indicazioni in merito alle misure predisposte da AFATAC ed ai comportamenti da adottare;
  • programma gli interventi, prende provvedimenti e da istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato, che non può essere evitato, possano cessare la loro attività e possano mettersi al sicuro;
  • garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro;
  • comunica informazioni pertinenti ad appaltatori e visitatori.
  • Servizio di Prevenzione e Protezione SPP (Titolo I, capo III, sezione III del D. Lgs. n. 81/2008).

Il Datore di Lavoro ha organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione interno, affidando l’incarico di Responsabile del Servizio a consulente esterno. Il Servizio è gestito all’interno della funzione HSE, a cui è affidato il compito di applicare all’interno di AFATAC il Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge le seguenti attività:

  • individua i pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, valuta i rischi correlati e individua le misure per eliminare i pericoli oppure ridurre i rischi, al fine di predisporre e/o revisionare il Documento di Valutazione dei Rischi;
  • elabora le misure preventive e protettive ritenute utili per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza, predisponendo per ciascuna misura un Piano di Attuazione in cui sono indicati:
  • l’obiettivo da raggiungere e la possibilità di misurarlo;
  • l’individuazione e la programmazione delle fasi che compongono l’intervento;
  • i tempi di esecuzione;
  • le responsabilità per le varie fasi;
  • la verifica dell’efficacia dell’intervento effettuato.
  • elabora il Piano di Monitoraggio per mantenere sotto controllo i principali fattori di rischio;
  • redige le procedure di sicurezza per i processi aziendali;
  • predispone e gestisce i programmi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
  • partecipa alla Riunione del SPP, che viene effettuata con frequenza annuale, salvo necessità specifiche individuate dai componenti del servizio stesso;
  • partecipa alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS e individua le azioni utili per migliorare la partecipazione dei lavoratori.
  • Consultazione e partecipazione (Titolo I, capo III, sezione VII del D. Lgs. n. 81/2008 e punto 5.4 della norma UNI ISO 45001:2018).

I lavoratori di AFATAC hanno eletto, a partire dal 31 dicembre 2008, il loro Rappresentante per la Sicurezza RLS, che svolge il proprio ruolo coordinandosi con il SPP.

La consultazione del Rappresentante viene registrata sull’apposito modulo ed avviene secondo i requisiti indicati nel D. Lgs. n. 81/2008.

Il Rappresentante viene consultato, tempestivamente e preventivamente, in merito a:

  • valutazione dei rischi;
  • individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in AFATAC;
  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dell’addestto al servizio di prevenzione e protezione, degli addetti alla attività di prevenzione incendi, degli addetti al primo soccorso e del medico competente;
  • organizzazione della formazione;
  • assegnazione ruoli, responsabilità ed autorità all’interno di AFATAC:
  • definizione degli obiettivi per Salute e Sicurezza sul Lavoro, pianificando il loro raggiungimento;
  • definizione delle attività di monitoraggio e delle conseguenti operazioni di analisi, misurazione e valutazione dei risultati.
  • Misure da adottare (Sezione II del D. Lgs. n. 81/2008 e punto 6.2 della norma UNI ISO 45001:2018).

AFATAC valuta con frequenza annuale la necessità di individuare e/o modificare obiettivi necessari per ottenere il miglioramento delle proprie prestazioni nel campo della salute e della sicurezza dei lavoratori sul lavoro.

Tali obiettivi sono indicati nel riesame annuale del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza e rispettano i requisiti contenuti nel documento “Aspetti ambientali e pericoli per la sicurezza e salute sul lavoro, obiettivi e pianificazione”

Pertanto gli obiettivi di AFATAC sono definiti in modo che siano:

  • in grado di fornire indicazioni in merito alle prestazioni dell’azienda;
  • correlati ai risultati della valutazione dei rischi ed ai risultati della consultazione del Rappresentante dei lavoratori RLS;
  • monitorati, comunicati ed aggiornati.

La pianificazione degli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi contiene:

  • l’attività che si dovrà svolgere;
  • le risorse economiche che sarà necessario destinare all’attività;
  • il nominativo del/i responsabile/i dell’attività;
  • la data di ultimazione dell’attività;
  • le modalità di misurazione/valutazione del risultato ottenuto.
    • Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria (Titolo I, capo III, sezione V del D. Lgs. n. 81/2008).

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria AFATAC effettua una serie di compiti che, in gran parte, consistono nel monitoraggio dell’attività che il medico competente deve svolgere. In particolare l’organizzazione, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, effettua periodicamente le seguenti attività:

  • richiede al medico competente l’osservanza dei suoi obblighi, dopo averli definiti nella lettera di incarico;
  • invia i lavoratori alla visita medica periodica entro le scadenze indicate nel giudizio di idoneità precedente, secondo la frequenza indicata nel programma di sorveglianza sanitaria redatto ed aggiornato dal medico competente;
  • vigila che i lavoratori non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
  • affida i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità professionali e delle loro condizioni di salute e verificando la presenza di prescrizioni e limitazioni evidenziate dal medico competente nel giudizio di idoneità del lavoratore;
  • comunica per iscritto al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, per consentire la consegna al lavoratore di copia della cartella sanitaria;
  • richiede l’evidenza del sopralluogo degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, con la frequenza annuale, definita nel Documento di Valutazione dei Rischi;
  • richiede l’aggiornamento del Protocollo Sanitario, o la conferma del precedente, a seguito dell’effettuazione del sopralluogo degli ambienti di lavoro;
  • verifica l’idoneità della strumentazione utilizzata dal medico competente e la competenza dei tecnici a cui sono affidate le misurazioni e le analisi di laboratorio;
  • verifica la presenza del nominativo del medico competente nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti presso il Ministero della Salute.
  • Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori (Titolo 1, capo III, sezione IV del D. Lgs. n. 81/2008).

AFATAC garantisce un elevato livello di circolazione e di condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori al fine di dare maggiore efficacia al Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro adottato e contemporaneamente al fine di incrementare la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. A tal fine, AFATAC, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti flussi informativi:

  1. dal basso verso l’alto.

Tale flusso è garantito mettendo a disposizione dei lavoratori apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno di loro ha la possibilità di portare a conoscenza della Direzione osservazioni, proposte e esigenze di migliorie inerenti la gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.

  1. dall’alto verso il basso.

Tale flusso ha lo scopo di diffondere a tutti i lavoratori la conoscenza del sistema adottato da AFATAC per la gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.

A tale scopo, è garantita un costante e adeguata informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente, che abbiano il presente soggetto:

  • nuovi pericoli e nuovi rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • modifiche alla struttura organizzativa di AFATAC;
  • contenuti delle procedure aziendali che siano state adottate nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • segnalazione di comportamenti anomali riscontrati, che possano aumentare il livello di rischio.La diffusione dei comunicati avviene con l’affissione presso le due bacheche aziendali, situate nel reparto lavorazioni meccaniche e nel reparto magazzino prodotti finiti; in alcuni casi i comunicati sono diffusi anche su intranet. Anche in occasione dell’ingresso in azienda, il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale fornisce ai lavoratori adeguata informazione sulle seguenti tematiche:
  • pericoli e rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro correlati ai processi svolti;
  • procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nominativo dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nominativo del Responsabile RSPP e dell’Addetto ASPP del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente MC;
  • rischi specifici a cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta, comprese le normative di sicurezza applicabili e le relative procedure di sistema, oltre le conseguenze che il mancato rispetto di tali procedure può provocare anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/01;
  • pericoli connessi all’uso di sostanze e miscele utilizzate dal lavoratore;
  • misure e attività di prevenzione e protezione già adottate.

Ai lavoratori immigrati, in occasione del loro ingresso in azienda, viene somministrato un test per poter effettuare una prima valutazione della loro conoscenza della lingua italiana.

AFATAC fornisce a tutti i lavoratori adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008, definite mediante Accordo in sede di Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La formazione fornita ai lavoratori dal Servizio di Prevenzione e Protezione oppure da società esterne riguarda:

  • i rischi specifici presenti durante in processi svolti dai lavoratori;
  • il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascun lavoratore e l’importanza di agire in conformità alle procedure aziendali che compongono il Sistema SSL adottato da AFATAC nello stabilimento di Mazzè;
  • i principi indicati nella presente Parte Speciale.

L’attività formativa avviene in occasione di:

  • costituzione del rapporto di lavoro;
  • trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • introduzione nei processi di nuove attrezzature, nuove tecnologie e nuove sostanze e miscele pericolose.

La gestione del processo formativo avviene con le seguenti modalità:

  • il Responsabile del SPP ed il Medico Competente partecipano alla stesura del Piano di Formazione;
  • per ogni formazione erogata è prevista la verifica dell’efficacia;
  • gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza ricevono specifica formazione;
  • sono effettuate periodiche esercitazioni di emergenza per verificare l’efficacia della specifica formazione.

La formazione viene integrata con la specifica attività di addestramento, effettuata anch’essa in occasione di:

  • costituzione del rapporto di lavoro;
  • trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • introduzione nei processi di nuove attrezzature, nuove tecnologie e nuove sostanze e miscele pericolose.

L’addestramento viene registrato su apposita modulistica a cura del SPP; l’attività viene svolta da persona esperta, interna ed esterna, direttamente sul luogo di lavoro e riguarda l’uso corretto e in sicurezza di:

  • attrezzature, macchine ed impianti;
  • sostanze e miscele pericolose;
  • dispositivi, anche di protezione individuale;

oltre all’esercitazione applicata dei requisiti contenuti nelle procedure di lavoro del Sistema SSL.

  • Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.

Le procedure, le istruzioni di lavoro di sicurezza ed i moduli di registrazione costituiscono l’insieme delle informazioni documentate del Sistema SSL. Tali documenti sono inseriti come elemento portante all’interno del Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008.

Tali processi sono garantiti attuando le seguenti misure:

  • gestione di un adeguato sistema di monitoraggio sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando gli addetti responsabili di tale controllo;
  • nomina del Responsabile RSPP e dell’Addetto ASPP del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Medico Competente MC, degli incaricati all’attuazione delle misure di emergenza e incaricati al primo soccorso;
  • nomina dei preposti, fornendo una efficace comunicazione a tutti i lavoratori attraverso l’esposizione dell’Organigramma aziendale e mantenendolo aggiornato.

L’applicazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro viene estesa, per quanto di competenza, a tutti i lavoratori delle imprese esterne che effettuano attività all’interno dello stabilimento di Mazzè.

CANTIERI TEMPORANEI.

L’articolo 89 del D. Lgs. n.81/2008 definisce cantiere temporaneo “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”.

Responsabile dei lavori (art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008)

Al Responsabile dei lavori sono affidati i seguenti compiti:

  • effettuare le scelte tecniche e organizzative necessarie per la pianificazione dei vari lavori o delle fasi di lavoro;
  • verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo e una dichiarazione relativa al contratto collettivo;
  • trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione.

Coordinatore per la progettazione (art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008)

Al coordinatore per la progettazione sono affidati i seguenti compiti:

  • redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • predisporre un fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008)

Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono affidati i seguenti compiti:

  • verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS);
  • adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
  • organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi, le inosservanze al D. Lgs. n. 81/2008 ed alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, con la possibilità di proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere e la risoluzione del contratto;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori

Queste categorie sono tenute al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti ad avvalersi di macchinari e di dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

CONTRATTI DI APPALTO

Nei contratti di appalto, in conformità alle procedure aziendali, il Datore di lavoro attua i seguenti adempimenti:

  • verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
  • mette a disposizione degli appaltatori le informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare ed in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
  • adotta, qualora siano presenti interferenze, un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze, nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, se possibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento è da allegare al Contratto di appalto o d’opera, già in fase di procedura di affidamento.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di sub appalto (art. 1656 c.c.) devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro; i costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso d’asta.

CONTRATTI

Nei contratti con Fornitori, Progettisti, Fabbricanti ed Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

4.7 Adempimento degli obblighi giuridici relativi all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Per adempiere a tali obblighi giuridici occorre:

  • dare evidenza documentale delle visite dei luoghi di lavoro effettuate dal medico competente;
  • conservare la documentazione relativa agli adempimenti recepiti derivanti da leggi, norme tecniche, compresi quelli indicati in autorizzazioni, concessioni e certificazioni;
  • conservare la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • conservare la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
  • conservare i manuali e le istruzioni per l’uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
  • conservare la documentazione relativa ai contratti;
  • conservare la documentazione relativa alle attività di informazione, formazione ed addestramento;
  • conservare la documentazione relativa alle attività di controllo e manutenzione di macchinari e impianti.

I tempi di conservazione dei documenti sono definiti di volta in volta, recependo i requisiti di legge, qualora esistenti.

4.8 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

Per garantire tale attività occorre:

  • verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall’art. 25-septies del decreto stesso, tenendo conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell’allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
  • effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare nei casi in cui si verifichi un incidente o una emergenza, tenendo conto tra l’altro delle segnalazioni ricevute dai lavoratori nell’attuazione dei flussi informativi.

4.9 Previsione di idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopramenzionate

Per garantire tale attività occorre:

  • assicurare la conservazione e l’aggiornamento, sia su supporto informatico sia cartaceo, dei seguenti documenti:
  • cartella sanitaria dei lavoratori, che viene istituita ed aggiornata dal medico competente e custodita presso il locale infermeria, nel rispetto della privacy;
  • moduli per la registrazione degli incidenti (infortuni, mancati infortuni e medicazioni) e registro degli infortuni;
  • Documento di Valutazione dei rischi (DVR), in cui è indicata la metodologia di analisi con cui si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;

4.10 Previsione di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate

Il riesame e l’eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati nei seguenti casi:

  • quando siano state scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro;
  • in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nelle attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
  • quando il legislatore individua nuove tipologie di reato a cui si applicano gli adempimenti del D. Lgs. n. 231/01.

AFATAC al fine di garantire l’efficienza del sistema adottato, ha predisposto un Piano di Monitoraggio ed il relativo Scadenzario, necessari per:

  • assicurare un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  • assicurare un costante monitoraggio dell’adeguatezza e della funzionalità del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
  • effettuare approfondita analisi degli incidenti (infortuni, mancati infortuni e medicazioni), per identificare le cause che li hanno generati e definire le azioni correttive da adottare;
  • prevedere l’affidamento a risorse esterne qualificate qualora il monitoraggio necessiti di competenze specifiche;
  • assicurare che vengano tempestivamente posti in essere gli interventi correttivi, monitorandoli attraverso l’utilizzo di Piani di Attuazione.

Con frequenza almeno annuale, il Sistema per la Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori viene sottoposto dalla Direzione a riesame, al fine di accertare che il Sistema stesso sia adeguatamente attuato e risulti efficace per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame prende in considerazione:

  • le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
  • gli obiettivi ed i traguardi;
  • la nuova normativa applicabile e la verifica del mantenimento della conformità legislativa,
  • i nuovi impianti e macchinari;
  • le situazioni di emergenza;
  • i programmi di formazione;
  • le attività di controllo operativo;
  • il controllo delle prestazioni del Sistema SSL;
  • le attività di comunicazione, di consultazione e di partecipazione;
  • l’analisi costi/benefici;
  • i risultati dei sopralluoghi degli Organi di Vigilanza;
  • la struttura aziendale;
  • la sorveglianza sanitaria;
  • i risultati degli audit interni ed esterni;
  • lo stato delle azioni correttive intraprese;
  • la politica aziendale in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori;
  • le risultanze rilevanti emerse nel corso delle riunioni periodiche del SPP.

Le risultanze del riesame, in una ottica di miglioramento continuo, potranno determinare delle variazioni relative a:

  • politiche e pianificazione degli obiettivi;
  • struttura organizzativa adottata da AFATAC in tema di salute e sicurezza;
  • ogni altro elemento rilevante nel Sistema di Gestione SSL.

Il controllo della corretta esecuzione dei processi eseguiti da AFATAC viene effettuato anche applicando le indicazioni operative contenute nelle seguenti istruzioni di lavoro:

Titolo Data Rev. Processo
01 Gestione delle attività formative 04 settembre 2017 00 Formazione
02 Ricarica delle batterie 04 settembre 2017 00 Agenti chimici / Emergenze
03 Uso dei dispositivi di protezione individuali 09 aprile 2021 01 DPI
04 Uso delle scale portatili 04 settembre 2017 00 Attrezzature
05 Assunzione e somministrazione di bevande alcoliche 09 settembre 2017 00 Sorveglianza sanitaria
06 Valutazione delle competenze dei consulenti 11 settembre 2017 00 Fornitori
07 Consultazione RLS 09 aprile 2021 01 Consultazione
08 Controllo e manutenzione attrezzature antincendio 09 settembre 2017 00 Antincendio
09 Gestione degli incidenti 09 aprile 2021 01 Incidenti
10 Gestione del Primo soccorso 25 maggio 2022 00 Emergenze
11 Utilizzo transpallet manuale 23 aprile 2022 00 Attrezzature
12 Gestione dei rifiuti Dicembre 2008 00 Rifiuti
13 Regolamentazione delle visite 18 gennaio 2018 00 Visitatori
14 Regolamento di ingresso degli appaltatori 18 gennaio 2018 00 Fornitori
15 Gestione delle emergenze 18 gennaio 2018 00 Emergenze
IOQ/07N Istruzione operativa per montatore benestarista 10 febbraio 2022 06 Tornitura
IOQ/07O Istruzione operativa per autocontrollo 13 luglio 2023 05 Controllo qualità
IOQ/08A Gestione delle materie prime 18 ottobre 2022 03 magazzino
IOQ/09D Piano manutenzione ordinaria giornaliera 18 giugno 2003 01 manutenzione

 

  1. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’Organismo di Vigilanza, inoltre, viene informato almeno semestralmente dalle singole funzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

In merito ai propri controlli e valutazioni, l’Organismo riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L’Organismo di Vigilanza, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello all’interno delle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L’Organismo propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE E

Reati ambientali

  1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI
  2. FUNZIONE E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – E
  3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI
  4. PRINCIPI GENERALI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO
  5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI
    • Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi di acque reflue
    • Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti
    • Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica dei siti inquinati
    • Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera
    • Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze lesive per

l’ozono e dei gas fluorurati ad effetto serra

  • Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai siti ed alle specie protette
  • Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali
  • Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori
  • Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia

ambientale

  • Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
  • Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
  • Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione aziendale e di

conformità dello stesso alle norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001

  • Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di

idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell’avvenuta

effettuazione delle attività sopra menzionate

  • Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea informativa alle strutture

aziendali competenti e all’Organismo di Vigilanza

  1. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONEDEI LAVORATORI
  2. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

 

  1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI
  • Premessa

Descrizione del quadro Normativo

Con l’entrata in vigore il 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” è stata estesa la responsabilità amministrativa delle aziende, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, anche nel caso di commissione dei così detti “reati ambientali”, in quanto il D. Lgs. n. 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel D. Lgs. n. 231/01 dell’art. 25-undecies su detta specifica materia.

Pertanto, per i reati ambientali, l’articolo 25 – undecies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede per l’azienda responsabile la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e la sanzione dell’interdizione:

– fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D. Lgs. n.156/2006 e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007;

– definitiva dall’esercizio dell’attività, nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all’art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007.

L’estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società prevista dal D. Lgs n. 231/01, introdotta dal D. Lgs. n. 121/2011, come modificato dalla L. n. 68/2015 e da D. Lgs. n. 21/2018, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un’attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all’ambiente e alla salute.

La legge sanziona, infatti, condotte sia dolose sia colpose.
Il delitto è doloso o secondo l’intenzione (art. 43 Codice Penale), quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione o dell’omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è preveduto dall’agente e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.

Il delitto è colposo o contro l’intenzione (art. 42 Codice Penale) quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica per negligenza (mancata adozione di regole di cautela), per imprudenza (porre in essere comportamenti che la prudenza sconsiglia), per imperizia (imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

I reati ambientali specifici sono ricompresi nelle seguenti normative:

–  Codice Penale: art. 727 bis e art. 733 bis;

–  D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) integrato con le seguenti normative:

  • Legge 26 febbraio 2007, n. 17;
  • Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
  • Legge 27 febbraio 2009, n. 13;
  • Lgs. 29 giugno 2010, n. 128;
  • Lgs. 03 dicembre 2010, n. 205;
  • Lgs. 07 luglio 2011, n.121;
  • Legge 24 marzo 2012, n. 28;
  • Lgs. 04 marzo 2014, n. 46;
  • Legge 22 maggio 2015, n. 68;
  • Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172;
  • Lgs. 15 novembre 2017, n. 183;
  • Lgs. 30 luglio 2020, n. 102;
  • Lgs. 03 settembre 2020, n. 116;
  • Lgs. 08 novembre 2021, n. 196.

1.2 I reati di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001

Si riporta di seguito la definizione delle figure delittuose, nell’ordine con il quale sono richiamate dall’art. 25- undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Articolo 727-bis codice penale

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o

vegetali selvatiche protette

La fattispecie, prevista dall’articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Il codice penale prevede l’arresto o l’ammenda, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 733-bis codice penale

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all’interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.
Le sanzioni previste dalla norma sono l’arresto e l’ammenda.
Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale, per ‘habitat all’interno di un sito protetto’ si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Con riferimento a VITTONE S.r.l., considerato che la Società gestisce impianti non situati nei centri abitati ma comunque non in zone che potrebbero essere classificate quali siti protetti, non è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dagli artt. 727 bis e 733 bis del codice penale.

Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

La materia disciplinata dall’articolo riportato è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l’autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell’arresto o dell’ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di:

–  scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;

–  al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell’articolo in esame, “scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato”, senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o le altre prescrizioni dell’Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell’articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:

– nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;

– nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza sempre 
del decreto legislativo n. 152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.
Le sanzioni previste al comma 5 dell’art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 si applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell’effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dallo stesso comma.

L’articolo 137 prevede la pena dell’arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.

Si riportano, nel seguito, gli articoli citati nella norma in esame.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi sul suolo

  1. E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
  2. a) per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3;
  3. b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
  4. c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, comma 2. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
  5. d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
  6. e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
  7. f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
  8. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
  9. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

 

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

  1. E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
  4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l’assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
  5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all’iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
  6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
  7. a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l’acqua risultante dall’estrazione di idrocarburi;
  8. b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall’impianto di iniezione o di reiniezione.
  9. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l’assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
  10. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all’utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico è revocata.

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi in reti fognarie

  1. Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’Autorità d’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2.(omissis)

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi di sostanze pericolose (omissis)

  1. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Per quanto concerne le attività di VITTONE S.r.l. è ipotizzabile la commissione dei sopra elencati reati in materia di scarico di acque reflue nel caso in cui non sia mantenuta la conformità alla normativa e regolamentazione in campo ambientale convenzionale inerente alle Centrali ed agli Impianti gestiti dalla Società.

Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato.

L’articolo 256 in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

La norma in esame sanziona anche:

–  la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex art. 187 decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

–  la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di 
produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). E’ prevista solo l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Si riportano di seguito, per comodità di lettura, le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sopra citati:

  • –  Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero 
dei rifiuti)
  • –  Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione 
ambientale)
  • –  Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
  • –  Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
  • –  Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
  • –  Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per 
l’ammissione alle procedure semplificate)
  • –  Articolo 215 (Auto-smaltimento)
  • –  Articolo 216 (Operazioni di recupero)

Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Bonifica dei siti

La norma in esame punisce, con l’irrogazione dell’arresto o dell’ammenda, chiunque cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242.

Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L’art. 257 dispone, infine, che l’osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenutadei registri obbligatori e dei formulari)

L’articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (ex art. 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. L’articolo 258 applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 483 codice penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. L’articolo 258 in esame, infine, dispone pene minori nei casi in cui:

– le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute;

– le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Traffico illecito di rifiuti

La norma in esame punisce con l’arresto e l’ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il Regolamento richiamato dall’articolo in esame.

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Articolo 1

(omissis)

  1. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell’allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall’articolo 11 nonché dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.
  2. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

– destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:

– soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

  1. c) Taluni rifiuti contemplati dall’allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l’altro elementi di rischio ai sensi dell’allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tali rifiuti sono elencati nell’allegato II A.

  1. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell’allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all’articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all’allegato II A.

(omissis)

Articolo 26

  1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
  2. a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
  3. b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
  4. c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
  5. d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
  6. e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
  7. f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
  8. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l’autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
  9. a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all’interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
  10. b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l’autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l’autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
  11. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l’autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
  12. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La norma in questione è stata abrogata dall’articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Sanzioni

La norma stabilisce l’arresto o l’ammenda per chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica sempre la pena dell’arresto se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

Le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fin qui descritte, richiamate dal decreto legislativo n. 231/2001 e correlate all’insorgenza della responsabilità amministrativa nel caso di commissione dei reati ivi previsti, comportano l’esigenza del mantenimento della conformità alla normativa e regolamentazione in campo ambientale convenzionale.

Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150

Commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1

In tema di traffico non autorizzato di esemplari, la norma richiamata dispone le pene dell’arresto e dell’ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

  1. a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  2. b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;
  3. c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  4. d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  5. e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  6. f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell’esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150

Commercio degli esemplari di specie dell’allegato A,appendice I e III, ed allegato C, parte 2

La norma in esame è strutturata in maniera analoga all’articolo precedente ma prevede pene più lievi. E’ comminata, infatti, la pena dell’ammenda o dell’arresto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

  1. a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  2. b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;
  3. c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  4. d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  5. e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  6. f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all’allegato B del Regolamento.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell’esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150

La norma in esame prevede le pene di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), capo III (Della falsità in atti) del codice penale alle fattispecie previste dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati. Si riporta, per comodità di lettura, le parti dell’articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio, sopra richiamate.

Art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: sanzioni

  1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
  2. a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l’autorizzazione dell’organo che li ha rilasciati;

(omissis)c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine

di conseguire una licenza o un certificato;d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza

autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

  1. e) omessa o falsa notifica all’importazione;(omissis)
  1. l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150

Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salutee l’incolumità pubblica

La norma prevede l’arresto o l’ammenda per chiunque contravviene al divieto, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica.
Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell’individuazione delle specie che costituiscono pericolo come sopra descritto e predispone di conseguenza l’elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l’ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

La disposizione richiamate non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2.

In relazione alle attività svolte da VITTONE S.r.l., si ritiene altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi al traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549

Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente

(Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive)

AFATAC S.r.l. non detiene, nelle proprie apparecchiature e nei propri impianti, sostanze lesive per l’ozono stratosferico.

  1. FUNZIONE E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – E

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel capitolo precedente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

  1. a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
  2. b) fornire all’OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull’argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:
  • Organigramma aziendale, completo della specifica individuazione di compiti e 
funzioni assegnati CCNL
  • Codice etico

Con riferimento alla normativa sull’ambiente:

  • Decreto Legislativo n. 121/2011 e s.m.i.
  • Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
  • Legge n. 549/1993 e s.m.i.;
  • Decreti concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale e prescrizioni correlate;
  • Piano di miglioramento sicurezza e ambiente;
  • Procedure, Linee guida, Istruzioni operative adottate da AFATAC S.r.l. nel rispetto della

normativa ambientale;

  • Ogni altra procedura interna adottata da AFATAC S.r.l. in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Ai Partner, Fornitori (progettisti, fabbricanti, installatori e terzi contraenti) deve essere resa nota l’adozione

del Modello e del Codice etico da parte di AFATAC S.r.l., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà

obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale E prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse

posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AFATAC S.r.l. nell’ambito

dell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre in essere, promuovere,

collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle

norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

  1. a) le attività e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
  2. b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche

modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;

  1. c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica

dell’OdV e dei responsabili delle Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in

appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

  1. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

In occasione del monitoraggio interno, non sono emerse particolari criticità nell’ambito della gestione corrente degli adempimenti relativi all’ambiente. Tuttavia la presenza dei rischi connessi alla recente introduzione dei reati ambientali, conferma la necessità di proseguire nelle azioni già avviate.

Così operando sarà garantita ulteriormente la mitigazione dei relativi rischi (che, al contrario di quanto previsto per le altre fattispecie di reato, sono ascrivibili anche a titolo di comportamenti colposi), anche attraverso l’adozione della Certificazione agli standard internazionali per la Sicurezza e l’Ambiente.

Inoltre, il mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale è garantito, a regime, attraverso un sistema operante, costruito secondo i criteri generali adottati per il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Per le Attività Sensibili saranno evidenziati i protocolli di controllo adottati da AFATAC S.r.l. a presidio delle medesime, tenuto conto che gli Strumenti aziendali presupposto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e le attività dell’Organismo medesimo sono stati adottati e sono esistenti ed operanti in AFATAC a presidio di tutte le Attività Sensibili.

Nel corso delle attività di valutazione degli impatti, sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da un elevato livello di rischio di commissione di reati con l’obiettivo di:

  • identificare le aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale;
  • effettuare l’analisi dei rischi potenziali;
  • costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre ad un livello considerato “accettabile” il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Pertanto, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per AFATAC S.r.l. si ricollegano tutte all’inosservanza di norme poste a tutela dell’ambiente da cui discenda l’evento dannoso per la salute delle persone ovvero un danno rilevante per le componenti naturali dell’ambiente.

Nell’ambito delle suddette aree, sono state individuate i seguenti aspetti ambientali che, per peculiarità e

carenze nello svolgimento dei processi correlati alle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all’art. 25- undecies del Decreto 231:

  1. Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi acque reflue:
  • acque reflue domestiche: scarichi dei servizi igienici, con scarico in rete fognaria SMAT;
  • acque meteoriche; scarico acque meteoriche raccolte sui piazzali e sulle coperture, con scarico fognatura.
  1. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti;
  • rifiuti speciali: rifiuti prodotti nei processi di deposito materia prima, lavorazioni meccaniche, lavaggio pezzi, deposito prodotti finiti, logistica, manutenzione macchinari-impianti ed immobili e di ufficio.
  • rifiuti urbani: rifiuti prodotti negli uffici e nelle aree comuni.
  1. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera; emissioni in via generale prodotte durante i processi di lavorazione meccanica, lavaggio pezzi, riscaldamento degli ambienti di lavoro.
  2. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze lesive per l’ozono; non sono presenti sostanze lesive per l’ozono.
  3. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai siti ed alle specie animali protette; lo stabilimento non è collocato all’interno di un’area protetta e non sono presenti specie animali protette.
  4. Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali; individuazione delle mansioni e delle competenze specifiche ambientali necessarie per svolgere le attività indicate nelle schede delle mansioni.
  5. Adeguate attività di informazione e formazione ambientale dei lavoratori; l’attività viene svolta al momento dell’assunzione, congiuntamente alla formazione ex Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, oppure in caso di individuazione di incarichi specifici in ambito ambientale.
  6. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale; esecuzione di monitoraggio interno con frequenza almeno annuale.
  7. Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  8. Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate; esecuzione di monitoraggio interno con frequenza almeno annuale.
  9. Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione Aziendale e di conformità dello stesso alle norme ISO 9001 e ISO 45001; esecuzione di audit interni con frequenza almeno annuale.
  10. Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione 
dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate; esecuzione di monitoraggio interno con frequenza almeno annuale e controllo della conformità legislativa con frequenza almeno annuale
  11. Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea e tempestiva 
informativa alle strutture aziendali competenti e all’Organismo di Vigilanza; riesame della Direzione sul Sistema di Gestione Integrato effettuato con frequenza almeno annuale.

In merito al presidio di tali attività sensibili, AFATAC S.r.l. ha emesso una serie di procedure aziendali specifiche, che fanno parte della documentazione del Sistema di Gestione Integrato.

  1. PRINCIPI GENERALI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

  1. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di

autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;

  1. consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle

regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all’Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;

  1. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità

soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;

  1. prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la

corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;

  1. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a

obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;

  1. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;
  2. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente;
  3. prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste.

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

 

  1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI

Nella definizione dell’organizzazione e dell’operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività e devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti. Occorre prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico di AFATAC S.r.l., con riferimento a quanto previsto dall’art. 25-undecies del D.Lgs. n.231/2001.

5.1 Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi di acque reflue

Per tale attività occorre:

  • individuare i punti di scarico presenti nel sito di Mazzè, indicandoli in apposita planimetria che riporti la distribuzione della rete interna delle tubazioni presenti;
  • rispettare il divieto di scarico di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
  • ottenere il permesso di allacciamento per quelle domestiche alla rete fognaria;
  • presentare la domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi e dei processi che li generano;
  • verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell’autorizzazione, al fine di rispettare i limiti di emissione;
  • rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
  • rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  • dotare ogni scarico di pozzetto d’ispezione identificato e posizionato a monte dello scarico stesso;
  • campionare le acque per la verifica dell’eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;
  • rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici, per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo;
  • verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

5.2 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

Per tale attività occorre:

  • individuare la figura giuridica di produttore definita, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti. Nel caso in cui il produttore di rifiuti sia una ditta esterna, AFATAC S.r.l. dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti all’interno dei siti;
  • effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l’esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
  • aggiornare i registri di carico e scarico nel termine di dieci giorni lavorativi seguenti alla data di produzione e movimentazione del rifiuto e dalla data di conferimento;
  • gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
  • compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
  • richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle 
varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
  • verificare l’accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di copia del formulario;
  • verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

5.3 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati

Per tale attività occorre:

  • al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all’evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti;
  • effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli Enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza adottate;
  • presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli Enti preposti, il piano di caratterizzazione del Sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione;
  • dopo l’approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell’analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione;
  • a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi, il Sito viene dichiarato inquinato o non inquinato. Nel secondo caso gli Enti preposti dichiarano concluso il procedimento, prescrivendo eventualmente un programma di monitoraggio, il cui piano va presentato dal responsabile dell’inquinamento; nel caso in cui il sito sia dichiarato inquinato, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, occorre effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale);
  • gli Enti preposti approvano il progetto eventualmente con prescrizioni ed integrazioni (il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o approfondimenti e decorre di nuovo dalla presentazione del progetto integrato);
  • gli Enti preposti accertano e certificano il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto.

5.4 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera.

Per tale attività occorre:

  • verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con riferimento all’intero stabilimento;
  • provvedere all’ottenimento dell’autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell’ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
  • attuare le disposizioni previste dall’autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, posizionamento dei camini, periodicità dei controlli di competenza;
  • mantenere e rinnovare, entro i termini previsti dalla legislazione vigente, le autorizzazioni alle emissioni;
  • presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
  • verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

5.5 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle sostanze lesive per l’ozono e dei gas fluorurati ad effetto serra

Per tale attività occorre:

  • verificare l’esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive e gas fluorurati ad effetto serra, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata;
  • verificare che eventuali sostanze ozono lesive o gas fluorurati ad effetto serra, presenti all’interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi contenenti sostanze non consentite, si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro sostituzione con sostanze autorizzate;
  • sottoporre a controllo periodico della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (e non schiume) in quantità superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente;
  • custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
  • nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli. Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idro-cloro-fluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi;
  • 
verificare che l’impiego di idro-cloro-fluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
  • verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

 

5.6 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai siti ed alle specie protette.

Per tale attività occorre:

  • verificare se i siti produttivi ricadano all’interno o nelle vicinanze di aree protette;
  • attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui gli interventi, le attività ed i progetti da realizzare nell’ambito di un sito ricadono all’interno di aree protette; nel caso in cui le suddette attività vengano svolte all’esterno di siti protetti, occorre effettuare l’analisi preliminare finalizzata a:
  • identificare i possibili effetti del progetto sul sito stesso;
  • valutare la significatività di tali effetti;
  • stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all’esterno dell’area protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;
  • nei casi in cui il progetto può avere incidenze significative su un sito protetto, occorre presentare alle autorità competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall’Ente;
  • per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d’incidenza è compresa nell’ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un’apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell’area protetta.

 

5.7 Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali

Per detta attività occorre:

  • predisporre un’organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
  • formalizzare l’organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

5.8 Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori

Per detta attività occorre:

  • prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
  • prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell’ambito 
dell’organizzazione aziendale, operano direttamente all’interno delle attività operative a rischio di 
reato;
  • prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nel sito di AFATACr.l.

5.9 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale

Per detta attività occorre:

  • prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all’interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
  • predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

5.10 Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie per legge.

Per detta attività occorre:

  • acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti relativi a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
  • conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
  • conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale in ambito ambientale.

5.11 Verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure

Per detta attività occorre:

  • verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell’allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
  • effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

5.12 Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione Aziendale e di conformità dello stesso alle norme ISO 9001 ed ISO 45001.

Per dette attività vengono svolti:

  • cicli periodici di Audit Qualità da parte dell’area Qualità ed audit integrati Ambiente e Sicurezza da parte dell’area Ambiente e Sicurezza, che operano sulla base dei necessari requisiti di indipendenza funzionale, riferendo univocamente all’Alta Direzione;
  • monitoraggio delle prestazioni ambientali, individuando i metodi di controllo, i criteri di valutazione, i tempi di monitoraggio ed i tempi di analisi e valutazione dei risultati;
  • riesame della Direzione, per assicurare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di gestione;
  • verifiche periodiche di sorveglianza da parte degli Organismi di Certificazione, che ne certifica la conformità alle norme sui Sistemi di Gestione della Qualità e della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

5.13 Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.

Per dette attività occorre:

  • monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
  • verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla 
legislazione ambientale di riferimento, in relazione al semestre precedente;
  • assicurare la conservazione e l’aggiornamento, sia su supporto informatico sia cartaceo, dei “Rapporti di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale”, finalizzati alla 
verifica di cui al punto precedente.

5.14 Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea informativa alle strutture aziendali competenti e all’Organismo di Vigilanza

Per detta attività occorre:

  • prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti;
  • redigere report con periodicità semestrale, da inviare all’Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e conferimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.
  1. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Negli anni il personale di AFATAC S.r.l.  ha seguito corsi di aggiornamento legislativo in campo ambientale tenuti da docenti interni/esterni; in particolare il personale ha svolto attività di informazione e formazione in merito ad alcuni temi specifici quali la gestione dei rifiuti.

In relazione all’introduzione dei Reati Ambientali nell’ambito della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, si dovranno prevedere attività di informazione e formazione al personale AFATAC S.r.l. direttamente coinvolto nelle attività a rischio di reato, allo scopo di valorizzare ulteriormente, in piani e programmi ad essa inerenti, le specifiche tematiche connesse agli aspetti ambientali ed alle implicazioni di carattere gestionale da questi ultimi derivanti.

7.I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza, l’OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l’OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L’OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L’OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale

PARTE SPECIALE F

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

  1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
    • Descrizione del quadro normativo
    • Destinatari della Parte Speciale
    • Identificazione delle attività sensibili
    • Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto
    • Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali
    • Controlli dell’Organismo di Vigilanza (OdV)
    • Tabella delle sanzioni associate ai reati
  1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1.1 Descrizione del quadro normativo

Con l’approvazione della legge n. 48 del 18 marzo 2008 è stata recepita in Italia la Convenzione di Budapest del 2001 sul “cyber crime” riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico manipolandolo o arrecando un danno allo stesso.

Tale legge è stata inserita nel D. Lgs. n. 231/2001 all’art. 24-bis estendendo quindi il regime della responsabilità amministrativa per l’ente anche per i cosiddetti reati informatici. Alcuni di questi, già previsti dal nostro Legislatore con la Legge n. 547 del 1993 ed integrati nel codice penale, hanno subito una serie di modifiche sostanziali, altri sono stati introdotti ex novo. Prima della ratifica della Convenzione di Budapest, il D.Lgs. n. 231/01 prendeva in considerazione unicamente la fattispecie descritta dall’art. 640- ter del codice penale (frode informatica ai danni dello Stato) quale reato c.d. informatico presupposto per la responsabilità dell’ente.

L’art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/01 individua tre distinte categorie di reato la cui commissione contempla ipotesi di responsabilità a carico degli enti e in particolare:

  1. a) reati che comportano un “danneggiamento informatico” (art. 24-bis, comma 1);
  2. b) reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico (art. 24-bis, comma 2);
  3. c) reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale (art. 24-bis, comma 3).

Dal momento che il regime di responsabilità a carico dell’azienda si basa sulla conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, si ritiene utile fornire una descrizione di sintesi dei reati contemplati nell’art. 24-bis del Decreto, in modo da consentire l’adozione di comportamenti volti alla prevenzione dei reati stessi.
L’art. 24-bis prevede la responsabilità degli enti in relazione ad alcuni reati (contemplati agli artt. 615 – ter, 617- quater-, 617- quinquies, 635 – bis, 635 – ter, 635 – quater e 635- quinquies del codice penale) che hanno come fattore comune il “danneggiamento informatico”, ossia che determinano l’interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato.
Ricorre il danneggiamento di un sistema informatico quando, considerando sia la componente hardware sia quella software, anche separatamente, si verifica una modifica tale da impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento.
A riguardo si rileva che al comma 1 sono contemplati, in particolare, i reati di:

  • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter): che ricorre a seguito dell’introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque l’esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l’accesso al medesimo;
  • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater): 
che ricorre a seguito dell’intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero dell’impedimento o dell’interruzione delle stesse. Il reato è aggravato, tra l’altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità;
  • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies): 
che sussiste nel caso di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
  • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies): 
i reati in esame sono caratterizzati dall’elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all’oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi 
informatici o telematici, aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).

I reati contemplati al comma 2 dell’art. 24 – bis (disciplinati agli artt. 615 – quater e 615- quinquies del codice penale) possono considerarsi accessori rispetto a quelli in precedenza presi in esame: la detenzione o diffusione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi (virus o spyware) o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, possono infatti essere utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un’intercettazione di informazioni.

In particolare, si prevedono i seguenti reati:

  • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater): che sanziona chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri
un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
  • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies): che sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento. Al comma 3 dell’art. 24-bis si sanziona infine l’utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l’affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico (art. 491-bis del codice penale) e la firma digitale (art. 640-quinquies del codice penale), la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005).

In particolare:

  • Falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis): 
che sanziona il soggetto che per le proprie attività si trovi a predisporre un documento informatico (pubblico o privato avente efficacia probatoria), prevedendo dunque una estensione della disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l’altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476-479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.);
  • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies): 
che sanziona il soggetto che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi posti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare ad altri danno.

 

  • Destinatari della Parte Speciale

Data la peculiarità dei reati e la larga diffusione dell’utilizzo degli strumenti informatici si ritiene che il rischio di commissione dei suddetti reati sia astrattamente verificabile per tutti gli operatori di AFATAC S.r.l., e, pertanto, destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i sindaci, il management nel suo complesso, i dipendenti e tutti i collaboratori della società.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Regole e comportamenti di carattere generale

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, AFATAC S.r.l., conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell’elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l’adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica. In particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

– la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza, e a una direttrice tecnologica, attraverso l’utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi);

– la garanzia della massima continuità del servizio.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono:

– riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati, in modo tale che l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

– integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. VITTONE S.r.l. ha previsto la realizzazione di misure volte a garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale da impedire la manomissione o la modifica da soggetti non autorizzati;

– disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

1.3 Identificazione delle attività sensibili

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’impiego di sistemi e programmi informatici.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che tutti i dipendenti aziendali che utilizzano ordinariamente sistemi informatici hanno conseguentemente ampia possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto dell’ordinaria attività lavorativa.

Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione, rientra nella nozione di “sistema informatico” “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica di dati”. Tra i “dati informatici” rientra, inoltre, “qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione”.

Pertanto, stante la capillare diffusione presso la Società di sistemi e strumenti informatici, per quanto concerne i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati contemplati dall’art. 24-bis, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato, in relazione a specifiche aree, il rischio della loro commissione. Infatti essi potrebbero essere astrattamente realizzati in qualsiasi ambito di attività.

Nel seguito si riportano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune delle modalità di commissione dei reati in esame.
A tal proposito si segnala che, stante la continua evoluzione tecnologica, le modalità esposte devono essere viste in un contesto non strettamente riconducibile alla struttura informatica attualmente realizzata:

–  l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo ad un concorrente per acquisire informazioni a scopo di spionaggio industriale;

–  l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo a concorrenti, enti detentori di informazioni di interesse ovvero potenziali clienti allo scopo di implementare la propria offerta commerciale o le proprie strategie di marketing;

–  l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di una banca o di una pubblica amministrazione, allo scopo di modificare i dati relativi alla Società;

–  l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo alla Società medesima, allo scopo, ad esempio, di manipolare i dati destinati a confluire nel bilancio;

–  l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo ad un cliente per modificare i dati relativi ad una commessa effettuata o in corso di effettuazione da parte della Società;

–  l’intercettazione fraudolenta di comunicazioni di società concorrenti nel contesto di una partecipazione ad una gara di appalto o di fornitura svolta sul base elettronica al fine di falsarne o conoscerne preventivamente l’esito;

– l’impedimento/interruzione di una comunicazione al fine di ostacolare un concorrente nell’invio della documentazione relativa ad una gara ovvero di materiale destinato alla clientela in modo da determinarne l’inadempimento;

– il danneggiamento dei sistemi informatici/telematici facenti capo ad un concorrente/controparte commerciale al fine di poter procedere alla fornitura di nuovi prodotti tendendo a dimostrare l’inaffidabilità di quelli in precedenza forniti da un concorrente, impedirne l’attività o comprometterne l’immagine;

– il danneggiamento, la distruzione o la manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria presenti negli archivi di pubbliche amministrazioni nell’interesse della Società.

Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati al successivo capitolo, oltre che i principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico, in relazione alle singole Attività Sensibili sopra descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento ad esse correlati.

AFATAC S.r.l. ha individuato specifici protocolli di controllo a presidio delle attività sensibili, tenuto conto che gli Strumenti aziendali presupposto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e le attività dell’Organismo medesimo, sono stati adottati e sono esistenti ed operanti in AFATAC S.r.l. a presidio di tutte le Attività Sensibili.

Oltre ai protocolli di controllo in materia di prevenzione della commissione di reati informatici, si segnalano, inoltre, gli specifici regolamenti di sicurezza industriale che, pur disciplinando la protezione fisica dei siti e dei lavoratori, coadiuvano a presidiare la sicurezza informatica.

  • Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

  • consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
  • consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all’Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
  • prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
  • prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
  • prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;
  • prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente;
  • prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste.

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello, se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza, con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

1.5 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Sulla base dei principi generali sopra descritti, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i destinatari di porre in essere comportamenti:

– tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-bis del Decreto);

– non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

In particolare sono previste attività di controllo con riferimento:

  • alla sicurezza fisica: protezione e controllo delle aree fisiche dei siti in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi;
  • alla sicurezza logica:
  • identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
  • autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
  • previsione di tecniche, in base all’importanza dei dati, crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, l’integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse.

Inoltre, con riguardo all’utilizzo e alla gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, si stabilisce che i tutti gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori a ogni titolo della Società, debbono conformarsi ai seguenti principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico e dai protocolli di controllo presenti in azienda:

–  rispetto delle procedure per la gestione della sicurezza informatica, delle policy regolanti l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali, la gestione delle password, e della posta elettronica ecc.;

– applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da partedegli esponenti aziendali.

E’ fatto divieto in particolare di:

  • alterare documenti informatici (definiti dalla legge come la “rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti”), pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
  • accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
  • accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
  • detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
  • detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
  • svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento;
  • svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
  • istallare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
  • svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
  • svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
  • distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
  • visitare siti internet che contengono materiale recante offesa al pudore, alla pubblica decenza o di istigazione alla realizzazione o rappresentazione di condotte criminali in genere;
  • trasmettere o scaricare, dalla rete internet, materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità o, comunque tale da arrecare offesa, di qualsiasi natura, alla persona.

Pertanto, i soggetti destinatari della presente Parte Speciale devono:

  • utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per 
motivi di ufficio;
  • non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la 
preventiva autorizzazione del Responsabile;
  • in caso di smarrimento o furto di apparecchiatura informatica aziendale, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria preposta;
  • evitare di introdurre e/o conservare nella Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico, di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile o la cui provenienza sia dubbia;
  • evitare di trasferire all’esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
  • evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire 
l’utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc.);
  • evitare l’utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree 
protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile; qualora l’utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia al Responsabile;
  • evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
  • utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
  • rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
  • impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
  • astenersi dall’effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
  • astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle 
prescritte autorizzazioni;
  • osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la 
protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
  • osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per 
la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Al fine di evitare il verificarsi di situazioni che possano favorire l’attuazione dei comportamenti sopra descritti, AFATAC S.r.l. ha stabilito che tutti i destinatari del Modello nella conduzione delle operazioni svolte nell’ambito delle proprie attività, devono attenersi alle seguenti condotte:

  1. Segregazione delle attività: tale principio è stato realizzato prevedendo una separazione dei ruoli tra chi presidia l’architettura di rete e chi gestisce il portafoglio delle applicazioni ICT.
Nell’ambito operativo la segregazione delle attività viene garantita mediante la profilazione delle utenze e le regole per la gestione delle abilitazioni/accessi. La funzione responsabile provvede alla manutenzione delle postazioni di lavoro. Alcune attività di gestione sono state affidate ad un “service desk” con profilazioni autorizzative di basso profilo
  2. Esistenza di procedure/norme/circolari: AFATAC S.r.l. ha predisposto procedure generali per la regolamentazione degli aspetti specifici relativi alla gestione degli accessi e al comportamento da adottare nell’utilizzo degli strumenti informatici in dotazione.

Infine sono state riservate partizioni di server dedicate per l’archiviazione dei dati rilevanti nel processo di determinazione dei saldi di bilancio.

  1. Definizione di regole specifiche: per la protezione di dati sensibili, che salvaguardino da accessi impropri su aree e/o postazioni (valutate appunto come “sensibili”).
  2. Adozione di misure specifiche: volte a consentire il presidio della rete e a ostacolare la realizzazione di atti illeciti, quali:
  3. La realizzazione di un progetto che mira a consentire il presidio e il monitoraggio della gestione della ICT

Security mediante il controllo della rete per verificare l’esistenza di accessi e la trasmissione di dati non

conformi alle regole aziendali;

  1. la predisposizione di strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti

informatici da parte degli esponenti aziendali attraverso, in particolare, l’uso indebito o non autorizzato

della password, la detenzione o installazione di software non previsto dalle procedure aziendali, ivi

compresi virus e spyware di ogni genere e natura e dispositivi atti all’interruzione di servizi o alle

intercettazioni, l’accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di hardware

alla rete aziendale.

Tali misure in particolare prevedono regole in merito:

  • alle restrizioni all’accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati gli strumenti informatici/telematici;
  • all’attribuzione e revoca delle password, tenendo conto delle mansioni aziendali per le quali viene richiesta/concessa;
  • alla rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
  • al controllo e alla tracciabilità degli accessi;
  • alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei 
sistemi;
  • alla previsione di controlli sulla idoneità della rete aziendale e sul suo 
corretto instradamento;
  1. l’adozione di regole/procedure per l’installazione di SW coperti da proprietà 
intellettuale;
  2. la definizione di modalità operative per la regolamentazione degli accessi alla 
rete da parte di consulenti

esterni e specificatamente per l’utilizzo della rete da parte di subfornitori coinvolti nella installazione di

apparati informatici;

  1. l’adozione di specifici strumenti per la individuazione, prevenzione e ripristino dei sistemi rispetto a virus

e altre vulnerabilità;

  1. la predisposizione di linee guida sulla gestione e protezione dei dati, che definiscono i criteri per la

classificazione delle informazioni e le loro modalità di utilizzo;

  1. l’attuazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione, rivolti al personale, al fine di

diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse

informatiche aziendali;

  1. la centralizzazione del budget di materiale ICT, i cui fabbisogni vengono espressi dai responsabili di

ciascuna Funzione.

Il rispetto delle indicazioni stabilite viene periodicamente monitorato, al fine di valutare il grado di presidio attuato rispetto agli elementi di controllo relativi agli aspetti organizzativi, applicativi e infrastrutturali della governance ICT.

1.6 Controlli dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

Flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza.

Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza l’espletamento delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni riportate nella presente Parte Speciale del Modello, è stato istituito un flusso informativo che si concretizza essenzialmente in due diverse modalità:

– flusso informativo sistematico, realizzato mediante la trasmissione di report semestrali consistente nella compilazione di un apposito format all’uopo predisposto dallo stesso OdV;

– effettuazione, all’occorrenza, di audit specifici.

L’attivazione complessiva di questo flusso consente all’OdV di ottenere un quadro generale sulla governance ICT realizzata e sui presidi attuati.
Per quanto attiene la trasmissione di informazioni sistematiche verso l’OdV, mediante la compilazione di un apposito format, queste riguardano principalmente:

  1. informazioni in merito ai controlli sulle attività delegate all’esterno, a evidenza della governance attuata, e risultati emersi;
  2. elenco dei consulenti/collaboratori che hanno avuto accesso alla rete IT;
  3. 
evoluzioni significative sugli aspetti organizzativi, applicativi e infrastrutturali della governance IT che possano presentare impatti rispetto alla commissione di 
reati;
  4. progetti con impatto IT pianificati e/o in corso di realizzazione;
  5. segnalazione di eventuali incidenti/problematiche accadute e relative misure adottate.

Compiti dell’Organismo di Vigilanza

I compiti assegnati all’OdV sono espressi nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01.
In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, si richiamano sinteticamente, in particolare, il monitoraggio e/o la verifica:

  1. a) dell’osservanza e dell’efficacia delle procedure e delle regole di governance ICT attuate ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, mediante analisi e verifica delle informazioni riportate nei report trasmessi all’OdV;
  2. b) del rispetto dei protocolli procedurali, con particolare riferimento alla gestione della sicurezza informatica.

Infine l’OdV provvede all’esame delle eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente Parte Speciale o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di anomalia o anche potenzialmente il rischio della realizzazione di reati di cui all’articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

Qualora dall’analisi delle informazioni contenute nei report, dalle segnalazioni ricevute, dagli incontri effettuati e/o da altri documenti prodotti si desuma l’esistenza di problematiche che potenzialmente rendono evidente un pericolo di commissione dei reati di cui all’articolo 24-bis del Decreto, l’Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione di AFATAC ed al Vertice Aziendale, per l’adozione delle specifiche azioni necessarie.

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza, l’OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L’OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l’OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L’OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.
L’OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE G

Delitti di criminalità organizzata

  1. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
    • Descrizione del quadro normativo
    • Destinatari della Parte Speciale
    • Identificazione delle attività sensibili
    • Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto
    • Controlli dell’Organismo di Vigilanza (OdV)
    • Tabella delle sanzioni associate ai reati
  1. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

1.1 Descrizione del quadro normativo

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel Decreto dell’articolo 24-ter (di seguito i “Delitti di Criminalità Organizzata”).
Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cosiddetti “reati presupposto”, aggiungendovi:

–  l’art 416 c.p. (“associazione per delinquere”);

–  l’art. 416 bis c.p. (“associazione di stampo mafioso”);

–  l’art. 416 ter c.p. (“scambio elettorale politico-mafioso”);

–  l’art. 630 c.p. (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”);

–  l’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (“associazione a delinquere finalizzata allo spaccio 
di sostanze stupefacenti o psicotrope”);

–  l’art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 del c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione 
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Da un’analisi preliminare è emersa la alquanto remota possibilità del verificarsi delle fattispecie di reato di cui agli artt. 416 – ter e 630 del c.p., all’art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l’art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 del c.p.p.
Si fornisce, pertanto una breve descrizione delle due fattispecie di cui all’art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001 ritenute possibili per la Società, previste dagli artt. 416 e 416 – bis del c.p.

Associazione per delinquere (art. 416 codice. penale)

La condotta sanzionata dall’art. 416 del c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del programma delinquenziale.
Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

1)  un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

2)  l’indeterminatezza del programma criminoso;

3) l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l’attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come “capi”.

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all’associazione.

La norma è volta infine a reprimere anche l’associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis del c.p.)

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

–  per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l’associazione;

–  nel caso in cui l’associazione è armata. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la

disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se

occultate o tenute in un luogo di deposito;

– allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono

finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all’art. 416- bis del c.p., è configurabile il concorso cd. “esterno” nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e la persona che agisce ne rappresenti l’utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello “transnazionale” ai sensi dell’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge si considera “transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

  • sia commesso in più di uno Stato;
  • ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
  • ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  • ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che sono espressamente previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 oppure reati che non rientrano tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell’ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal D. Lgs. n. 231/2001 sono state approfondite nelle relative Parti Speciali, indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

1.2 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari di AFATAC S.r.l. devono porre in essere.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

  1. a) un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
  2. b) all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti della Società sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi disposti dalla Società e contenuti, tra l’altro, nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

  • organigramma aziendale e schemi organizzativi;
  • procedure per la selezione del personale;
  • regole, procedure ed istruzioni operative adottate da Vittone in tema di 
qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:

– regolamento AFATAC S.r.l. per la qualificazione delle imprese;

– monitoraggio delle imprese qualificate;

– regolamento AFATAC S.r.l. per gli acquisti;

– trasparenza nel processo di approvvigionamento;

  • accordi di collaborazione volti a prevenire il rischio di infiltrazione criminale nei lavori affidati per le attività di costruzione;
  • regolamento del Dirigente con delega (se presente);
  • Codice etico.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice etico e di eventuali Protocolli d’Intesa da parte di AFATAC S.r.l., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

1.4 Identificazione delle attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

  1. attività di selezione del personale;
  2. attività di selezione dei fornitori di materia prima nonché attività affidate in appalto e subappalto e la fornitura di beni e servizi ad esse strumentali;
  3. attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all’estero;
  4. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
  5. predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;

7.attività di emissione in atmosfera e attività di gestione dei rifiuti;

  1. rapporti con le istituzioni centrali e territoriali.

Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti, oltre che i principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico, in relazione alle singole Attività Sensibili sopra descritte, dovranno essere osservati anche i principi di riferimento ad esse correlati.

 

1.5 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

  • consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di

autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività

operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;

consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all’Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;

  • prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
  • prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
  • prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
  • prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;
  • prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente;
  • prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste.

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

1.6 I Controlli dell’Organismo di Vigilanza (ODV)

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

  • svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati qui previsti. Con riferimento a tale punto l’OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di AFATAC S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui delitti di criminalità organizzata e sugli ulteriori reati previsti dalla presente Parte Speciale;
  • proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai 
comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
  • esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l’OdV può incontrare periodicamente:

  • il Responsabile della sicurezza in merito a:
  • stato di attuazione dei protocolli d’intesa (o accordi similari) stipulati con soggetti pubblici volti a prevenire le infiltrazioni criminali;
  • eventuali anomalie riscontrate in fase di monitoraggio delle imprese qualificate.
  • il Responsabile degli Acquisti in merito ad eventuali anomalie riscontrate 
nella gestione degli appalti;
  • il Responsabile della funzione Risorse Umane e Organizzazione in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti esponenti della Società o altri Destinatari in merito alle attività svolte per la Società;
  • il Responsabile dell’Amministrazione in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione degli adempimenti fiscali che potrebbero assumere rilevanza penale.

E’ altresì attribuito all’OdV il potere di accedere, direttamente o tramite i propri delegati, a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.
Al fine di dare attuazione ai principi che precedono, AFATAC S.r.l. trasmette semestralmente i flussi informativi previsti nei confronti dell’OdV. Tali flussi informativi dovranno consentire a quest’ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito. 
Fermo restando quanto appena indicato, l’informativa all’OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.
Dei propri controlli e valutazioni, l’OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L’OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.
L’OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE H

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

  1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA

1.1 Descrizione del quadro Normativo

1.2 Destinatari della Parte Speciale

1.3 Identificazione delle attività sensibili

1.4 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

1.5 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

1.6 I Controlli dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

1.7 Tabella delle sanzioni associate ai reati

  1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA

1.1 Descrizione del quadro Normativo

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio introdotti nel D.Lgs. n. 231 del 2001, all’art. 25 – octies, attraverso il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.
I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati.

Ricettazione (art. 648 cod. penale)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis cod. penale)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. penale)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l’altro l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.
Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.
Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

  1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione è pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
  2. l’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale degli stessi;
  3. l’obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall’art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) o da qualsiasi altra autorità competente;
  4. l’obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all’UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute “sospette” o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai punti n. 2., 3. e 4., sono:

  • gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
  • banche;
  • Poste Italiane;
  • società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • società di gestione del risparmio (SGR);
  • società di investimento a capitale variabile (SICAV).
  • i professionisti, tra i quali si indicano:
  • i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali;
  • i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) i revisori contabili.

4) altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al

possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione

di inizio di attività richieste dalle norme.

Tra le attività si indicano:

  • recupero di crediti per conto terzi;
  • trasporto di denaro contante;
  • gestione di case da gioco;
  • offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall’elencazione appena riportata, AFATAC S.r.l. non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.
L’art. 25 octies del Decreto 231 (“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita’ di provenienza illecita”), può pertanto applicarsi a AFATAC S.r.l.

1.2 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale; tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si dovranno attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

  1. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Vittone, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
  2. fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio
e verifica previste.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi, che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

– il Codice Etico;

– il Regolamento interno per la qualificazione delle imprese;

– ogni normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;

– eventuali regole di corporate governance adottate dalla Società.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte di AFATAC, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.
In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

  1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
  2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
  3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
  4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all’ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura;
  5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
  6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

 

 

1.3 Identificazione delle attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

  1. rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
  2. relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo, anche all’estero, delle attività sociali;
  3. flussi finanziari in entrata.

Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti, oltre che i principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico, in relazione alle singole Attività Sensibili sopra descritte, dovranno essere osservati anche i principi di riferimento ad esse correlati.

 

1.4 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

  • consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività

operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con

modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;

  • consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all’Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
  • prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
  • prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la

corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in

linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di

ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;

  • prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
  • prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;
  • prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente;
  • prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste.

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

1.5 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare.

Con riferimento all’Area di Rischio n.1, “rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale”:

  1. a) verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, Consulenti e Partner commerciali/finanziari;
  2. b)  verificare che Fornitori, Consulenti e Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora questi siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano la formale autorizzazione dell’Amministratore Delegato, sentito l’Organismo di Vigilanza ;
  3. c)  garantire trasparenza e tracciabilità degli eventuali accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
  4. d)  verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.).

Con riferimento all’Area di Rischio n. 2, “relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo, anche all’estero, delle attività sociali”:

  1. a) procedere all’identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società pone in essere rapporti giuridici o negoziali, anche all’estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l’espressa autorizzazione dell’Amministratore Delegato, sentito l’Organismo di Vigilanza.

Con riferimento all’Area di Rischio n. 3, “flussi finanziari in entrata:

  1. a) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
  2. b) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori al limite previsto dalla normativa vigente, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
  3. c) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, al limite previsto dalla normativa vigente.

1.6 I Controlli dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

  1. a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate riguardanti i comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
  2. b) monitorare costantemente l’efficacia dei protocolli di controllo interni già adottati dalla Società e vigilare sull’efficacia di quelle di futura introduzione;
  3. c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza, l’OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.
A tal fine, si ribadisce che all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L’OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.
Dei propri controlli e valutazioni, l’OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.
L’OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per iquali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L’OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE I

Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore

  1. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE

1.1 Descrizione del quadro Normativo

  1. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE

1.1 Descrizione del quadro Normativo

La legge 23 luglio 2009 n. 99, in vigore dal 15 agosto 2009, ha inserito nel corpo sanzionatorio del D. Lgs. n. 231/01 il nuovo art.25-novies, in tema di violazioni al diritto d’autore.

Il legislatore prevede a carico della Società l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ed in caso di condanna le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01 per una durata non superiore ad un anno, in caso di commissione dei seguenti delitti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d’Autore) e s.m.i.:

– art.171, comma 1, lett. a-bis)

– art.171, comma 3

– art.171-bis

– art.171-ter

– art.171-septies

art.171-octies

Tra tutte queste figure di reato quella di maggior evidenza in termini di rischio risulta essere unicamente il reato di cui all’art.171 – bis comma 1, della Legge 633/1941 (“chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”).La norma in esame è stata introdotta dal D. Lgs. n. 489/1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, che ha segnato l’ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

La disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione stabilendo la rilevanza penale di ogni duplicazione di software che avvenga al fine di trarne profitto, accezione ampia in cui sono ricompresi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (è pertanto ricompreso il semplice risparmio di spesa, o altro genere di utilità o convenienza per l’attività aziendale).

La norma punisce altresì le condotte, attuate al medesimo scopo di profitto, di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”.
Viene altresì punita ogni condotta atta a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La possibilità che si verifichi all’interno di AFATAC la condotta oggetto della suddetta norma penale è pertanto legata all’ipotesi di duplicazione e/o utilizzo illecito di un programma “non originale” per un elaboratore elettronico impiegato da un Destinatario del presente Modello nell’ambito dell’attività svolta dal medesimo per conto o a favore di AFATAC.

I programmi informatici sono utilizzati dalla Società sulla base di rapporti contrattuali con i fornitori e apposite licenze d’uso.

PARTE SPECIALE J

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Pubblica

  1. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

1.1 Descrizione del quadro Normativo

1.2 Regole di comportamento

1.3 Tabella delle sanzioni associate ai reati

  1. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

1.1 Descrizione del quadro Normativo

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ha introdotto nel corpo normativo del D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25 – decies, con cui si stabilisce che “in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

L’art. 377-bis c.p., a sua volta, stabilisce:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

La fattispecie penale in oggetto costituisce una figura di reato di evento/danno per il quale è pertanto punibile il semplice tentativo.
La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell’attività processuale contro tutte le indebite interferenze.
Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all’Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).
Il reato in oggetto può assumere rilevanza all’interno della Società nell’ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società, amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, e altro soggetto della Società, imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all’art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a far rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

Il reato previsto dall’articolo 25 – decies del D. Lgs. n. 231/2001 è stato ritenuto potenzialmente verificabile all’interno della Vittone. Per questa tipologia di reato non sono individuabili particolari attività o settori aziendali a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società (ad esempio per ipotesi di reati societari o di sicurezza ed igiene sul lavoro).

Può essere, pertanto, definita come unica attività a rischio l’ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

1.2 Regole di comportamento

Il rispetto ai principi generali descritti nel Modello, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico, sono elementi già sufficienti per ritenere contenuto il rischio di commissione di tale reato.
Oltre a questo AFATAC impone, in particolare, a carico dei Destinatari del presente Modello, il rispetto delle seguenti disposizioni:

  • nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti oggetto di indagine;
  • nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l’attività lavorativa prestata nella Vittone, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
  • tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all’interno della Vittone (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito della sua attività di controllo, ha ampia facoltà di acquisire presso qualsiasi settore aziendale ogni informazione e documento disponibile in riferimento all’oggetto del procedimento giudiziario di cui ha ricevuto informativa;
  • l’Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all’attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni (legale in veste di difensore dell’interessato).

La Vittone impone altresì a carico dei Destinatari del presente Modello i seguenti divieti:

  • divieto assoluto per chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di 
rispondere all’Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
  • nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria ai Destinatari non è consentito accettare denaro 
o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
  • nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.
Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni o di non rendere le medesime dichiarazioni all’Autorità giudiziaria.

PARTE SPECIALE K

Reati tributari

  1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

1.1 Premessa

1.2 I reati di cui all’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

  1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA’ AZIENDALI E PRINCIPALI

CONTROLLI PREVENTIVI

2.1 Processi a rischio-reato diretti

2.2 Processi a rischio-reato indiretti

  1.  RISCHI TRIBUTARI ED I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
  2. TABELLE DELLE SANZIONI ASSOCIATE AI REATI

4.1 Tabella delle sanzioni associate ai reati di cui all’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

  1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

1.1 Premessa

Per una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti i reati tributari la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società stessa.

L’analisi prende in considerazione i reati tributari contemplati all’articolo 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

  • I reati di cui all’art. 25 quinquiesdecies, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000).

L’art. 39, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, ha riformato il delitto “di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, come di seguito:

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

  1. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
    2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
    ”.

Il reato ha natura istantanea e si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all’IVA), nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni

  • non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale
  • che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

La norma penale incriminatrice non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di

conseguenza, applicazione qualunque sia l’ammontare di imposta evasa

Ai fini della configurabilità del reato in esame è inoltre necessario che le fatture e gli “altri documenti” si riferiscano a “operazioni inesistenti”.

La norma individua, quindi, tre diversi tipi di “inesistenza”:

  1. l’inesistenza oggettiva, ad esempio, quando la fattura riflessa in dichiarazione documenta un’operazione mai realizzata (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale) ovvero realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli specificati nel documento (inesistenza oggettiva c.d. relativa o parziale). Tale categoria è connotata dal fatto che le fatture o i documenti emessi sono espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere in ossequio ad una volontà simulatoria: i beni indicati nelle fatture non vengono effettivamente compravenduti o nessun servizio è prestato;
  2. la sovrafatturazione qualitativa o quantitativa. La prima si realizza quando la fattura o i documenti di analogo valore probatorio fanno riferimento a prestazioni realmente effettuate, ma che presentano l’indicazione di un corrispettivo maggiore rispetto a quello realmente pagato (eventualmente anche in conseguenza di una parziale retrocessione); la seconda, invece, si verifica quando in fattura (o nell’analogo documento) vengono indicati beni o servizi in misura superiore a quella realmente ceduta o prestata. Tale ipotesi potrebbe, pertanto, essere rilevante ai fini di una possibile responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, qualora una società indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi per mezzo di fatture “gonfiate“, ossia che attestino una cessione di beni o una prestazione di servizi aventi un prezzo maggiore rispetto a quanto realmente pagato (c.d. sovrafatturazione qualitativa).
  3. l’inesistenza soggettiva, che si verifica quando le operazioni rappresentate sono poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o nel documento. Rientra nell’ambito dell’inesistenza soggettiva il caso di “interposizione fittizia”. Si consideri, l’amministratore di fatto in Italia di alcune società apparentemente estere (e. con sede nei Paesi Baltici, ma facenti capo al medesimo soggetto in Italia), le quali vendono capi di abbigliamento a società fittiziamente interposte che, seppur assumendo l’obbligazione tributaria, non versano imposte cedendo la merce ad altre società italiane che poi la immetteranno sul mercato fruendo di un credito ai fini IVA (a fronte del mancato versamento dell’imposta a monte da parte delle società cartiere).

L’ultimo aspetto che deve connotare la condotta di dichiarazione fraudolenta oggetto di analisi è rappresentato dall’indicazione di “elementi passivi” fittizi, in una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La definizione di “elementi passivi” è fornita dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 74/2000, in base al quale, “per elementi attivi o passivi si intendono le componenti, espresse in cifre, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta”.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)

L’art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 39, comma 1, lett. c), del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, dispone che:

“1. Fuori dai casi previsti dall’art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:

  1. a)  l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  2. b)  l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.
  3. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono

             registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 

             dell’amministrazione finanziaria.
             3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi  

             fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi   

            attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di  

            elementi attivi inferiore a quelli reali”.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sebbene possa essere commesso da “chiunque”, analogamente al reato di cui all’art. 2, D. Lgs. n. 74/2000, rappresenta un reato proprio, avendo come soggetto attivo “chiunque” sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA; il compimento del reato può essere schematizzato in due fasi.

La prima fase di compimento del reato si può realizzare attraverso tre modalità tipiche alternative:

(i)  il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente alcune operazioni che, seppur ineccepibilmente documentate sul piano formale e giuridico, ad esempio attraverso la stipula di un contratto o la formalizzazione di un atto costitutivo di società, entrambi validi ed autentici, erano risultate inesistenti sul piano economico, in quanto mai avvenute o poste in essere ovvero realizzate con modalità o tra parti differenti rispetto a quanto documentato;

(ii)  l’utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ad esempio attraverso l’impiego di contratti falsi, attestanti prestazioni diverse da quelle effettivamente realizzate, oppure di documentazione alterata al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili. In via esemplificativa, la “falsità documentale” può anche esprimersi con riguardo alle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante o alle perizie tecniche e agli attestati di conformità acquisiti al fine di beneficiare dell’iper ammortamento o del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali; o, ancora, potrebbe essere riferita alle certificazioni attestanti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili (ossia, relative alle attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale nel campo scientifico e tecnologico) e la corrispondenza della documentazione contabile per usufruire dell’agevolazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo;

(iii) il ricorso ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria. Si pensi, ad esempio, al ricorso sistematico a mezzi di pagamento non conformi alle modalità previste da policy o ad un mendace utilizzo degli strumenti informatici per la tenuta della contabilità in forma digitale, idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria tramite l’utilizzo di procedure di accesso e codici informatici occulti, in grado di complicare l’immediata e completa reperibilità di tale documentazione. Da ultimo, sotto questo profilo, potrebbero assumere rilevanza le violazioni alla disciplina tributaria che regola i rapporti infragruppo tra imprese residenti o stabilite in diverse giurisdizioni (c.d. transfer pricing), laddove la violazione del principio di libera concorrenza, nella determinazione dei prezzi di trasferimento, consegua ad una accertata fraudolenza ovvero falsità della Documentazione Nazionale ovvero del Master file previsti dall’art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 471/1997 e dal Provvedimento Direttoriale del 29 settembre 2010.

La seconda fase, invece, è rappresentata dall’indicazione in dichiarazione, che sia validamente presentata, di “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi”.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici prevede delle soglie di punibilità, al superamento congiunto delle quali – sussistendo gli altri presupposti – viene integrata la fattispecie delittuosa. Tali soglie sono rappresentate:

  • dall’imposta evasa, che deve risultare superiore a euro trentamila con riferimento anche solo a talune imposte;
  • dall’ammontare degli elementi attivi e passivi fittizi, che deve essere superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a euro un milione e cinquecentomila;
  • dall’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie da portare in detrazione delle imposte, ove esso risulti superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

L’art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 39, comma 1, lett. l) e m), del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019 dispone che:

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  1. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
    2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

La condotta punita dall’art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, consiste nella mera emissione o nel mero rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti “non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che questi lo utilizzi”. Il reato in esame si perfeziona nel momento in cui la fattura o il documento fuoriescono dalla disponibilità del soggetto emittente.

L’art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 74/2000, prevede che le condotte siano compiute “al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto”. Oltre alla prova sulla coscienza e volontà della condotta, è necessario provare l’ulteriore finalità di consentire l’evasione a terzi. Il reato non potrà ricorrere, laddove il soggetto agisca esclusivamente per finalità differenti da quella di consentire un altrui evasione di imposta.

Occorre ricordare che l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 qualora dalla commissione di un reato presupposto lo stesso abbia ottenuto un interesse o un vantaggio. Nell’ipotesi di cui all’art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 74/2000, l’interesse o vantaggio per la società emittente potrebbe essere rappresentato dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

L’art. 39, comma 1, lett. n), D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, ha riformato il delitto di “occultamento o distruzione di documenti contabili”, di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della “trasparenza fiscale”, ossia dell’interesse dell’amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all’accertamento dell’an e del quantum debeatur a titolo di imposta (bene giuridico protetto).

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalle “scritture contabili” e dai “documenti di cui è obbligatoria la conservazione” (e.g. documenti commerciali, previdenziali).

Ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la Legge.

Per “occultamento” si intende il materiale nascondimento delle scritture ovvero dei documenti, così da non renderli fruibili all’amministrazione finanziaria al momento dell’accertamento. Per la dottrina, anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l’amministrazione finanziaria equivale ad occultamento e, quindi, integra la fattispecie di reato.

La “distruzione”, invece, rappresenta la forma di sottrazione estrema, ovvero l’eliminazione, to- tale o parziale, del supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il documento, rientrando anche l’ipotesi in cui il documento sia ancora disponibile, ma illeggibile o non fruibile per l’amministrazione finanziaria.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si ap- plica la reclusione da un anno a sei anni.

2.È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presen- tata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La condotta sanzionata dall’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 74/2000 può essere posta in essere mediante due modalità alternative: l’alienazione simulata e il compimento di atti fraudolenti.

L’alienazione simulata potrà essere:
a) assoluta, quando le parti non intendono perseguire alcuno scopo, indipendentemente da

quanto indicato nel contratto simulato. Un esempio di alienazione simulata assoluta ritenuto dalla giurisprudenza è quello del legale rappresentante di una società in liquidazione che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte accertate, simuli la cessione dell’azienda e ometta la registrazione di un’altra società con identica compagine sociale, nonchè marchio, della cedente, con l’esercizio da parte della seconda società della mede- sima attività di quest’ultima. In tale caso, operazioni come la cessione di merci, di impianti e macchinari, il passaggio dei dipendenti, nonchè la prosecuzione dell’attività della società cedente, unitamente alla corrispondenza degli intestatari delle quote delle società interessate, sono stati ritenuti sufficienti per concludere che si trattasse di una operazione unitaria di alienazione simulata, posta in essere con il solo fine di ostacolare l’attività esecutiva dell’amministrazione finanziaria;

  1. b)  relativa, quando le parti contrattuali intendano perseguire uno scopo diverso rispetto a quello pattuito nella simulazione;
  2. c)  interposizione fittizia di persona, laddove l’alienazione sia solo formalmente diretta ad un soggetto diverso da quello reale

Il compimento di atti fraudolenti si riferisce, invece, al compimento di atti non simulati, ma contraddistinti da elementi di artificio o inganno, e comprende tanto il compimento di atti giuridici, quanto quello di atti materiali. Per quanto attiene agli atti giuridici, la disposizione patrimoniale è posta in essere in modo assolutamente lecito, tuttavia rappresenta una realtà che non corrisponde al vero oppure costituisce un artificio potenzialmente idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva dei tributi.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

L’art. 39, comma 1, lett. d), e), f) e g), D.L. n. 124/2019, ha riformato il “delitto di dichiarazione infedele” di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, come di seguito:

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

  1. a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
  2. b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001).

Il reato in esame è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dal sog- getto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e IVA.

La fattispecie delittuosa in esame rileva “ai fini 231” limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall’intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la “rilevanza 231”, occorre inoltre riscontrare il “fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto” nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

La fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 integra un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera. La norma penale incriminatrice, tuttavia, non si connota ulteriormente in termini di frode.

La clausola di riserva esclude, infatti, le condotte fraudolente riconducibili alle fattispecie previste dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000. Laddove sussistano profili fraudolenti, la fattispecie delittuosa cui riferirsi non sarebbe più quella di infedele dichiarazione di cui all’art. 4, ma una di quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

L’art. 39, comma 1, lett. h) ed i), D.Lgs. n. 124/2019, ha riformato anche il reato di “omessa dichiarazione” di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, come di seguito:

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbliga- to, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto
”.

Viene, quindi, penalmente sanzionata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, qualora l’imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro. Allo stesso modo, è penalmente sanzionata l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, qualora l’ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

Il delitto di omessa dichiarazione è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e/o al valore aggiunto ovvero dei sostituti di imposta.

La fattispecie di reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, qualora commessa “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”. In altri termini, occorre che la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia connessa al territorio di due o più Stati membri e inserita in un sistema fraudolento per cui il reato sia commesso in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell’IVA, superando la soglia di materialità complessiva di dieci milioni di euro di imposta evasa.

Indebita compensazione (art.10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

In base all’art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000:

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

  1. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

La norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti “non spettanti” (comma 1) e l’altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti “inesistenti” (comma 2); ferma restando, per entrambe, la soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

Per ragioni di coerenza sistematica rispetto all’impianto del D. Lgs. n. 74/2000 (che disciplina i reati “in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”), l’interesse tutelato dal delitto di cui all’art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000, è quello al versamento delle imposte dirette e dell’IVA, non potendosi estendere a tributi diversi (e.g., IRAP; contributi previdenziali). Il credito suscettibile di essere “non spettante” o “inesistente” può essere, invece, di qualsiasi tipologia, anche di natura previdenziale.

È “non spettante” il credito che “pur certo nella sua consistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l’Erario”

Il concetto di “non spettante” deve essere riferito alla procedura di compensazione, risultando, quindi, “non spettanti”, ai sensi della norma, soltanto quei crediti che “non spettano in compensazione”, così escludendo dalla fattispecie delittuosa i crediti che, pur non potendo formare oggetto di compensazione (in quanto non rientranti tra i crediti compensabili ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 ovvero esclusi da altre disposizioni), risultino comunque “spettanti”. Diversamente, il credito “non spettante” in assoluto verrebbe, di fatto, a coincidere con quello “inesistente”, rendendo priva di significato la distinzione tra le due fattispecie.

È, invece, “inesistente” il credito artificiosamente costruito o rappresentato, che, come tale, non trova alcun riscontro nel mondo giuridico. Si tratta quindi di una rappresentazione mendace della realtà.

2.PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA’ AZIENDALI E PRINCIPALI CONTROLLI PREVENTIVI

L’introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001 ha un impatto rilevante dovuto alla numerosità dei processi e delle relative attività sensibili che, in maniera diretta o strumentale, si prestano alla commissione di detti reati. La complessità dell’argomento consente di effettuare una distinzione tra:

  • processi a rischio-reato “diretti”, ossia quei processi che includono attività di natura fiscale, come la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la liquidazione e il versamento dei tributi e la tenuta e la custodia della documentazione obbligatoria;
  • processi a rischio-reato “indiretti”, quali i processi che non includono attività di natura fiscale, ma con riflessi sullo stesso e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (ad esempio, “approvvigionamento di beni, lavori e servizi”; “gestione delle vendite”; “incassi e pagamenti”).

2.1 Processi a rischio-reato diretti

Nell’ambito dei processi a rischio-reato diretti, rientra la gestione della fiscalità, intesa come il processo di determinazione degli importi dovuti, dei versamenti e della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tale processo coinvolgerà tipicamente la funzione amministrativa della società e l’eventuale funzione fiscale, supportata da un consulente esterno.

Reato presupposto Processi a rischio-reato “diretti” Strutture organizzative coinvolte

Art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore ad Euro 100.000,00

Gestione amministrativo- contabile Amministrazione

Art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore ad Euro 100.000,00

Gestione della fiscalità Fiscale

Art. 3, D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Gestione amministrativo- contabile Amministrazione
Gestione della fiscalità Fiscale

Art. 4, D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione infedele

Gestione amministrativo- contabile Amministrazione
Gestione della fiscalità Fiscale

Art. 5, D. Lgs. n. 74/2000

Omessa dichiarazione

Gestione della fiscalità Fiscale

Art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori ad Euro 100.000,00

Gestione amministrativo-contabile Amministrazione

Art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ad Euro 100.000,00

Gestione della fiscalità Fiscale

Art. 10, D. Lgs. n. 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Gestione amministrativo-contabile Amministrazione
Gestione della fiscalità Fiscale

Art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000

Indebita compensazione

Gestione amministrativo-contabile Amministrazione
Gestione della fiscalità Fiscale

Art. 11, D.Lgs. n. 74/2000

Sottrazione fraudolenta al paga- mento di imposte

Gestione amministrativo-contabile Amministrazione
Gestione della fiscalità Fiscale
Gestione delle operazioni straordinarie Finanza
Gestione dei cespiti Strutture organizzative aziendali incaricate della gestione dei cespiti
Gestione del magazzino Material management
Gestione tesoreria Finanza
Gestione finanziamenti Amministrazione/finanza

2.2 Processi a rischio-reato “indiretti”

Dall’analisi delle fattispecie incriminatrici introdotte nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente ex D. Lgs. n. 231/2001, emergono come rilevanti alcune condotte c.d. “preparatorie” alla commissione degli stessi. Le attività connesse a tali condotte insistono sui processi di natura più prettamente operativa non rientranti direttamente nel processo fiscale, ma con riflessi sullo stesso e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (ad esempio: “gestione acquisti di beni e servizi”, “gestione vendite di beni e servizi”, “gestione del magazzino”, “gestione del personale”).

Reato presupposto Processi a rischio-reato “indiretti” Strutture organizzative coinvolte

Art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore ad Euro 100.000,00

Approvvigionamento di beni, lavori e servizi

Acquisti.

Strutture organizzative aziendali incaricate della successiva gestione dei contratti stipulati.

Art. 2, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore ad Euro 100.000,00

Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti Strutture organizzative aziendali richiedenti e incaricate della gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti.

Art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore ad Euro 100.000,00

Gestione amministrativa del personale

Risorse umane.

Amministrazione.

Art. 2, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore ad Euro 100.000,00

Art. 4, D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione infedele

Approvvigionamento di beni, lavori e servizi

Acquisti.

Strutture organizzative aziendali incaricate della successiva gestione dei contratti stipulati.

Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti Strutture organizzative aziendali richiedenti e incaricate della gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti

Art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000

Emissione di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori ad Euro 100.000,00

Gestione delle vendite Commerciale

Art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ad Euro 100.000,00

Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti Strutture organizzative aziendali richiedenti e incaricate della gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti

Art. 10, D. Lgs. n. 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Gestione dei programmi informativi IT

 

 

2.3 Controlli preventivi sui processi a rischio-reato

Si possono individuare le principali attività sensibili nell’ambito di ciascun processo a rischio-reato precedentemente individuato (diretti ed indiretti) ed i principali controlli preventivi a presidio delle medesime attività, attesi al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati oggetto della presente trattazione.

2.3.1 Processo di approvvigionamento di beni, lavori e servizi

Controlli per attività di selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi:

  1. Definizione di ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dell’albo fornitori.
  2. Effettuazione di attività di verifica preventiva/accreditamento/qualifica, volte a verificare la sussistenza di caratteristiche tecnico professionali, di solidità economico-finanziaria e di onorabilità, al fine dell’inserimento del fornitore all’interno dell’albo fornitori qualificati.
  3. Identificazione di modalità e criteri per l’attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto.
  4. Definizione di modalità di aggiornamento dello stato di qualifica finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari.

Controllo per negoziazione e stipula di contratti per l’acquisto di beni, lavori e servizi:

  1. Definizione di ruoli, compiti e responsabilità, con la necessaria segregazione dei compiti tra i soggetti incaricati di predisporre e autorizzare le richieste di acquisto e i soggetti che sottoscrivono il contratto.
  2. Definizione di criteri e modalità di assegnazione del contratto (ad esempio: fornitore unico, assegnazione diretta o tramite gara).
  3. Definizione di criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, da applicarsi alle procedure competitive, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali (ad esempio: previsione di eventuali sconti riconosciuti al raggiungimento di determinati valori di acquisto).
  4. Utilizzo di previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto finalizzate all’osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del fornitore e che consentano alla società di recedere e/o risolvere e/o sospendere il contratto in essere, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti reputazionali e di moralità professionale verificati in sede di qualifica e aggiudicazione del contratto.

Controllo della gestione dei contratti per l’acquisto di beni, lavori e servizi:

  1. Individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento con indicazione di ruolo e compiti assegnati.
  2. Autorizzazione da parte di posizioni aziendali abilitate, diverse della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento, in caso di modifiche, integrazioni e/o rinnovi dello stesso contratto.
  3. Tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio svolte della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento in relazione alla corretta esecuzione dei contratti di acquisto di beni, lavori e, servizi.
  4. Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni dei lavori, dell’avvenuta consegna dei beni (verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche dei beni corrispondano a quanto concordato con la previsione di tolleranze massime) o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di acquisto.
  5. Formalizzazione per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, dell’esistenza di vizi, difformità e/o difetti dei beni, lavori o servizi forniti, delle relative denunce e contestazioni.
  6. Verifica dei termini e delle condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento.

2.3.2 Processo di gestione del personale

Controllo della gestione amministrativa del personale:

  1. Identificazione delle modalità di apertura e successiva gestione dell’anagrafica del dipendente.
  2. Autorizzazione delle richieste di ferie / straordinari.
  3. Verifica della completezza e accuratezza delle buste paga.
  4. Autorizzazione all’esecuzione del pagamento degli stipendi e degli eventuali premi o bonus.
  5. Verifica della coerenza tra bonifici effettuati al personale e cedolini (per valore totale).

Controllo della gestione delle note spese del personale:

  1. Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d’importo.
  2. Definizione delle modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa.
  3. Verifica delle spese sostenute da dipendenti e amministratori e della correlata documentazione giustificativa.
  4. Definizione delle modalità di approvazione dei resoconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute.

2.3.3 Processo amministrativo-contabile

Controllo della gestione della contabilità generale:

  1. Definizione ruoli, responsabilità e modalità per la gestione del piano dei conti.
  2. Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati.
  3. Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali.
  4. Coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti al fine di garantire la completezza ed accuratezza dell’individuazione delle casistiche che richiedono la determinazione e contabilizzazione di scritture di rettifica/integrazione/assestamento e del calcolo al- la base della determinazione del valore delle stesse.
  5. Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento.
  6. Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, l’approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate.
  7. Conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l’integrità.

Controllo della gestione contabilità clienti:

  1. Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell’anagrafica (in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte, definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni, ad esempio nel caso di azienda operante in Italia con conti correnti all’estero);

(ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell’anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi;

(iii) le attività di manutenzione periodica dell’anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate);

  1. Previsione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell’importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l’emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti).
  2. Verifica dell’effettiva esecuzione delle prestazioni e/o dell’avvenuta consegna dei beni, verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato contrattualmente con la previsione di tolleranze massime o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di vendita.
  3. Verifica dell’esistenza della posizione anagrafica del cliente, del contratto di vendita e del relativo stato di esecuzione.
  4. Verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita e del rispetto alla prestazione effettuata.
  5. Definizione di criteri e modalità per il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l’eventuale stralcio.

Controllo della gestione contabilità fornitori:

  1. Definizione modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a:
    • la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell’anagrafica, in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte, definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni (ad esempio: azienda operante in Italia con conti correnti all’estero);
    • la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell’anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti;
    • le attività di manutenzione periodica dell’anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate).
  2. Documentazione e tracciabilità dell’attestazione fornita dalla/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento circa l’effettivo ricevimento della prestazione.
  3. Verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura sulla base di quanto contrattualmente pattuito.
  4. Verifica della correttezza delle registrazioni contabili svolte.
  5. Verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute

Controllo della gestione contabilità cespiti:

  1. Verifica della corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili.
  2. Verifica della corretta rilevazione contabile degli ammortamenti.
  3. Verifica del rispetto della procedura di dismissione ed eliminazione dei cespiti.

Controllo della gestione contabilità di magazzino:

  1. Svolgimento di periodiche attività di inventario e definizione di controlli e autorizzazioni circa le eventuali rettifiche inventariali derivanti e le conseguenti scritture contabili da effettuare.
  2. Definizione delle modalità e dei criteri di effettuazione delle attività periodiche di valorizzazione del magazzino e delle conseguenti rilevazioni in contabilità.

Controllo della gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società:

  1. Identificazione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle funzioni amministrative competenti.
  2. Adozione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte delle competenti funzioni amministrative aziendali, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dei dati recepiti in contabilità e/o comunicati dalle competenti funzioni aziendali che ne garantiscono completezza ed accuratezza.
  3. Sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti della società.

Controllo della gestione della piccola cassa:

  1. Definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa ammissibili per cassa e i limiti di utilizzo), ivi incluse le relative modalità di rendicontazione delle spese sostenute e la documentazione giustificativa necessaria.
  2. Svolgimento di attività di riconciliazione periodica delle giacenze di piccola cassa con le risultanze contabili.

Controllo della gestione incassi e pagamenti:

Gestione degli incassi:

  1. Verifica periodica e tempestivo aggiornamento di coordinate bancarie non corrette e/o incomplete.
  2. Verifica della corretta imputazione della partita al cliente.
  3. Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori.
  4. Analisi periodica delle anomalie (es: stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell’anagrafica/coordinate bancarie).

Gestione dei pagamenti:

  1. Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti.
  2. Verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, prestazione ricevuta e fattura.
  3. Verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura.
  4. Verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile.
  5. Verifica del divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.
  6. Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori.
  7. Analisi periodica delle anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio).
  8. Verifica della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l’esercizio in corso.

2.3.4 Processo di gestione della fiscalità

Controllo del monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale:

Definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione del recepimento delle eventuali novità e modifiche sul piano normativo in materia fiscale.

Controllo della gestione e del monitoraggio del calendario fiscale: retti”

  1. Definizione, gestione e diffusione di uno scadenziario fiscale.
  2. Monitoraggio circa il rispetto delle scadenze.

Controllo delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette ed indirette:

  1. Previsione di apposite attestazioni, da parte delle funzioni amministrative competenti aziendali, verso le competenti funzioni aziendali circa:
    1. la completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la società;
    2. le rilevazioni contabili delle opera- zioni riguardanti la società eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione;
    3. non si è a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società e del risultato ante imposte sulla cui base svolgere il calcolo delle stesse.
  2. Verifiche circa eventuali scostamenti sul risultato ante imposte rispetto agli esercizi precedenti e successiva analisi nel caso di scostamenti significativi.
  3. Verifica della correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette.
  4. Verifica dell’avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla società quale sostituto d’imposta.
  5. Verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale.
  6. Verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativa- mente alle eventuali compensazioni IVA effettuate.
  7. Analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile.
  8. Verifiche successive circa la corretta contabilizzazione delle imposte
  9. Verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d’imposta.
  10. Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa fiscale di riferimento, in relazione alle attività tipiche aziendali e alle operazioni di natura straordinaria.

Controllo della compilazione e dell’invio telematico delle dichiarazioni:

  1. Verifica dell’attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili e sulla correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli.
  2. Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti aziendali abilitati.
  3. Verifica dell’avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.

2.3.5 Processo di gestione delle vendite

Controllo del processo di accreditamento clienti:

  1. Definizione delle modalità e dei requisiti per l’accreditamento della clientela, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale e di solidità economico- finanziaria e attendibilità commerciale (anche con riferimento a soci e organi gestori, parti correlate, giurisdizione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse), con la contestuale definizione delle modalità con cui effettuare tali verifiche (es. tramite verifica delle visure camerali o database specializzati).
  2. Previsione delle modalità di aggiornamento dell’accreditamento della clientela finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.
  3. Identificazione dei soggetti responsabili della valutazione degli eventuali “red flag” evidenziati dall’analisi.

Controllo del processo di gestione ordini/contratti di vendita:

  1. Formalizzazione degli elementi contrattuali sottostanti l’operazione di vendita (e. termini di pagamento, quantità minime, tempi di consegna).
  2. Approvazione dei contratti di vendita da parte di soggetti aziendali abilitati.
  3. Verifica della corrispondenza dell’ordine/contratto di vendita con le politiche commerciali autorizzate.
  4. Definizione dei flussi autorizzativi funzionali all’applicazione di scostamenti rispetto alle politiche commerciali approvate (ad esempio, riconoscimento di extra sconti o termini contrattuali maggiormente favorevoli per il cliente).
  5. Attestazione circa la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto ai requisiti e ai termini definiti negli ordini/contratti di vendita.
  6. Definizione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell’importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l’emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti).
  7. Verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita e rispetto alle prestazioni erogate.
  8. Definizione del processo autorizzativo di ordini di vendita ricevuti al di fuori del flusso standard previ- sto dai vigenti processi aziendali.

Controllo della gestione resi e reclami:

  1. Definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative da attuare nella gestione di resi/reclami.
  2. Definizione di un processo autorizzativo per la gestione delle conseguenti richieste di rettifiche di fatturazione (e. emissione di note di credito/note di debito).

2.3.6 Processo di gestione del magazzino

Controllo della gestione dei flussi logistici di magazzino:

  1. Definizione delle modalità, dei ruoli e delle responsabilità al fine di garantire la tracciabilità dei flussi logistici di magazzino in entrata e in uscita.
  2. Monitoraggio e analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino.
  3. Predisposizione e aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza.
  4. Criteri e modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione da parte di adeguati livelli organizzativi.
  5. Criteri e modalità per l’identificazione dei materiali da destinare all’alienazione o allo smaltimento.

Controllo della gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti:

  1. Approvazione del contratto di sponsorizzazione o dell’iniziativa di liberalità da parte di posizione aziendale abilitata.
  2. Verifica dell’effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione/dell’iniziativa di liberalità in linea con la proposta originariamente approvata.
  3. Verifica circa la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione.
  4. Verifica della coerenza dei flussi finanziari correlati all’iniziativa di liberalità rispetto alla proposta originariamente approvata.

2.3.7 Processo di gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell’omaggistica

Controllo della gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell’omaggistica:

  1. Definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità consentiti.
  2. Adozione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e del- le spese di rappresentanza/ospitalità offerti e dei relativi destinatari.
  3. Definizione di specifici livelli approvativi in relazione all’erogazione di omaggi e spese di rappresentanza/ospitalità.
  4. Definizione delle modalità di rendicontazione delle spese di rappresentanza/ospitalità effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa.
  5. Limitatamente alle spese di rappresentanza/ospitalità offerte da singoli dipendenti, definizione di criteri e modalità per il rimborso delle suddette spese e le relative autorizzazioni.

2.3.8 Processo di gestione dei sistemi informativi

Controllo della gestione dei processi informativi:

  1. Previsione di una procedura ad hoc per l’utilizzo dei sistemi informativi, con indicazione – inter alia – del processo di attribuzione delle credenziali di accesso e di gestione delle stesse.
  2. Autorizzazione all’accesso al sistema contabile solo al personale autorizzato in conformità alla distribuzione delle mansioni attribuite.
  3. Tracciabilità delle attività svolte dagli utenti nel sistema contabile adottato.
  4. Esecuzione periodica di back-up al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati.

3 – RISCHI TRIBUTARI ED I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento al processo relativo alla gestione amministrativo-contabile in relazione all’attività sensibile di gestione della contabilità clienti, l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito della propria attività di audit, avrà la possibilità di svolgere una verifica con il responsabile della funzione amministrazione e con l’amministratore delegato, al fine di accertare i seguenti presidi:

  • l’adozione da parte della società di una procedura per la gestione della contabilità clienti (ciclo attivo);
  • la creazione di un’anagrafica cliente e le modalità di aggiornamento e mantenimento dell’anagrafica;
  • la definizione di specifica documentazione ai fini dell’inserimento del cliente nell’ambito dell’anagrafica (ad esempio, visura, bilancio, informazioni relative alle coordinate bancarie del cliente, etc.);
  • la definizione di specifiche modalità operative di acquisizione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell’importo da fatturare (ivi incluse le misure atte ad evitare l’emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti);
  • la definizione di specifiche modalità di verifica dell’avvenuta esecuzione della prestazione e/o dell’avvenuta consegna del bene rispetto a quanto definito contrattualmente;
  • la definizione di specifiche modalità di verifica della completezza e correttezza dei dati inseriti in fattura rispetto a quanto previsto contrattualmente e all’avvenuta esecuzione della prestazione e/o consegna del bene;
  • la definizione dei criteri e delle modalità per il monitoraggio dei crediti scaduti, della loro svalutazione e dell’eventuale stralcio.

Con riferimento al processo relativo alla gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, l’O.d.V. – nell’ambito della propria attività di audit – potrà accertare:

  • l’esistenza di una procedura per la gestione degli acquisti di beni e servizi, in cui dovranno essere formalizzati i punti di controllo presenti della prassi aziendale. Oltre all’esame della procedura, sarà necessario intervistare il responsabile della funzione acquisti, al fine di verificare che non ci siano divergenze tra l’iter descritto e il processo formalizzato;
  • l’esistenza di un albo fornitori/consulenti;
  • l’esistenza di deleghe o procure conferite ai componenti aziendali e auspicabilmente

improntate al principio della segregazione di funzioni.

Una volta selezionati i fornitori/consulenti, l’Organismo potrà richiedere una copia di alcuni documenti, al fine di verificare la presenza di eventuali anomalie, per esempio:

  • se si tratta di un nuovo fornitore/consulente, la dimostrazione cartacea dei controlli effettuati sullo stesso prima della iscrizione nell’albo e la loro coerenza con i protocolli aziendali;
  • una copia della richiesta di acquisto, dell’ordine di acquisto e il contratto (se presente), al fine di verificare:
    • la corrispondenza dei documenti;
    • che l’iter autorizzativo sia stato controllato e validato in accordo con i poteri di spesa conferiti ai dipendenti;
  • una copia della documentazione attestante l’effettività della prestazione. Per i beni potrà essere utile accertare la documentazione attestante l’effettiva consegna del bene e la congruità tra il d.d.t. (o altro documento equipollente), l’ordine e la fattura. Per i servizi, invece, potranno essere richiesti i documenti attestanti l’effettiva esecuzione del servizio ed eventualmente delle dichiarazioni di congruità dello stesso rese da parte delle varie funzioni aziendali coinvolte nel processo.

PARTE SPECIALE L

Ulteriori norme recepite dal decreto legislativo n. 231/2001

ULTERIORI NORME RECEPITE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

  1. FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1.1 Descrizione del quadro normativo

1.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati

  1. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

2.1 Descrizione del quadro normativo

2.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati

  1. DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

3.1 Descrizione del quadro normativo

3.2 Delitti previsti dal Codice penale

3.3 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico previsti 
dalle Leggi Speciali

3.4 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell’art. 2 della 
convenzione di New York del dicembre 1999

3.5 Destinatari della parte Speciale

3.6 Identificazione delle attività sensibili

3.7 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

3.8 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

3.9 Singole Operazioni a Rischio

3.10 Contratti

3.11 I Controlli dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

3.12 Tabella delle sanzioni associate ai reati

  1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

4.1 Descrizione del quadro Normativo

4.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati

  1. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

5.1 Descrizione del quadro Normativo

5.2 Destinatari della Parte Speciale

5.3 Identificazione delle attività sensibili

5.4 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

5.5 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

5.6 Contratti

5.7 I Controlli dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

5.8 
Tabella delle sanzioni associate ai reati

  1. ABUSI DI MERCATO

6.1 Descrizione del quadro Normativo

6.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati

  1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE

7.1 Descrizione del quadro normativo

7.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati

  1. FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1.1 Descrizione del quadro normativo

L’art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, prevede l’applicazione di sanzioni in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo di cui agli articoli:

  • 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate);
  • 454 (Alterazione di monete);
  • 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);
  • 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
  • 459 (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o 
messa in circolazione di valori di bollo falsificati);
  • 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 
credito o di valori di bollo);
  • 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione 
di monete, di valori di bollo o di carta filigranata);
  • 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) del codice penale.

L’art.15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese”, nonché in materia di energia ha apportato alcune modifiche riformulando l’art. 25-bis (“falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”) prevedendo l’introduzione di fattispecie di reato non contemplate nella vecchia dicitura.
Nel corpo dell’articolo è stata introdotta la lettera f-bis) e la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 del c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

Da un’analisi preliminare è emersa la alquanto remota possibilità del verificarsi delle fattispecie di reato sopra descritte all’interno di AFATAC.

  1. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

2.1 Descrizione del quadro normativo

L’art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha anche introdotto nel Decreto l’art. 25-bis. 1 (delitti contro l’industria e il commercio).

Tra i reati rilevanti ai sensi del presente articolo vi sono:

  • turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  • frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  • vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  • vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  • fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 
(art. 517- ter c.p.);
  • contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari (art. 517- quater. c.p.).

Vengono altresì introdotti:

  • illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513 – bis. c.p.);
  • frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Da un’analisi preliminare è emersa la alquanto remota possibilità del verificarsi delle fattispecie di reato all’interno di AFATAC.

  1. DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

3.1 Descrizione del quadro normativo

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
L’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l’art. 25 – quater al Decreto.

3.2 Delitti previsti dal Codice penale

Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis codice  penale.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 – quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod.pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.
Il reato è aggravato nel caso in cui dall’attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l’atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestri una persona.
Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l’istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302 del cod. pen. ovvero nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 codice penale.

 

3.3 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico previsti dalle Leggi Speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell’osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l’art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato “commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell’art. 25-quater, presupposto per l’affermazione della responsabilità dell’Ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

3.4 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell’art. 2 della convenzione di New York del dicembre 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell’allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

  • deve essere compiuto al fine di facilitare l’attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o
  • deve essere fornito con la piena consapevolezza che l’intento del gruppo è di compiere un reato.
Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell’agente, che il medesimo abbia coscienza dell’evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. E’, quindi, necessario che l’agente abbia coscienza del fatto che l’associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l’intento di favorirne l’attività.
E’ altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l’agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell’evento, pur non volendolo direttamente.
La previsione del rischio del verificarsi dell’evento e la determinazione volontaria nell’adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

3.5 Destinatari della parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Terrorismo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

  1. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il gruppo, sono tenuti 
ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
  2. fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a 
cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di 
controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

– il Codice Etico;

– ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno di AFATAC S.r.l.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi contenuti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

3.6 Identificazione delle attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le operazioni finanziarie o commerciali con:

  • persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell’Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;
  • società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

La presente Parte Speciale prevede, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto per gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni di:

  1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
  2. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
  3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell’ordine democratico;
  4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di Terrorismo;
  5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
  6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste, salvo esplicito assenso dell’OdV e dell’Amministratore Delegato della Società;
  7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell’affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
  8. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
  9. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

3.7 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

  • consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di

autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;

  • consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all’Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
  • prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
  • prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
  • prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
  • prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;
  • prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente;
  • 
prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste.

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

3.8 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

  • qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, 
quantomeno diretto, della relativa somma;
  • le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e 
giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli 
e accertamenti (ad es. presenza nelle Liste; referenze personali; ecc.);
  • nel caso in cui AFATAC S.r.l. coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime, queste devono essere automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell’OdV;
  • nel caso in cui ad AFATAC S.r.l. vengano proposte delle operazioni anomale, l’operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall’OdV. In particolare quest’ultimo esprimerà il proprio parere sull’opportunità dell’operazione ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell’operazione stessa;
  • nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione, 
secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell’OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
  • i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e Collaboratori Esterni devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

3.9 Singole Operazioni a Rischio

L’Amministratore Delegato della Vittone, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (Direttore Generale) responsabile per ogni singola operazione di rilevante entità (“Operazione a Rischio”).

Il Direttore Generale diviene il soggetto referente e responsabile dell’Operazione a Rischio e dovrà in particolare:

  • informare l’Organismo di Vigilanza della Vittone in merito alle Operazioni a Rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l’inoltro delle previste relazioni semestrali;
  • dare informativa all’OdV della Vittone della chiusura dell’Operazione a Rischio.

L’OdV della Società interessata predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l’operazione in questione.

Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

3.10 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

3.11 I Controlli dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Terrorismo sono i seguenti:

  1. a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate riguardanti i comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
  2. b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei protocolli di controllo interni e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
  3. c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
  4. d) consultarsi periodicamente o quando necessario con chi si occupa della Security.

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza, l’OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.
A tal fine, si ribadisce che all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.
Dei propri controlli e valutazioni, l’OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L’OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L’OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

  1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

4.1 Descrizione del quadro Normativo

L’art. 25 – quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall’art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n.7, prevede l’applicazione di sanzioni, in relazione alla commissione dei seguenti articoli:
delitti di cui all’art. 583 – bis del codice penale (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), a chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una

mutilazione degli organi genitali femminili.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano e da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano e di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Da un’analisi preliminare è emersa la molto remota possibilità del verificarsi della fattispecie di reato sopra indicata.

5 . DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

5.1 Descrizione del quadro Normativo

L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l’art. 25-quinquies, che prevede l’applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l’Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività), in relazione alla commissione dei seguenti articoli:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter cod. penale, consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies cod. penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 cod. penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 cod. pen.
Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell’Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

5.2 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e da Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

  1. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
  2. fornire alla Società, all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

– il Codice Etico;

– le seguenti procedure aziendali:

  1. a)  procedure informative per l’assunzione e la gestione del personale;
  2. b)  il regolamento acquisti, servizi e forniture;
  3. c) i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.
In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

  1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-quinquies del Decreto);
  2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
  3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

5.3 Identificazione delle attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

  1. gestione di attività operative da parte della Società, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
  2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d’affari con la Società;
  3. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti, oltre che i principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico, con riferimento alle singole Attività Sensibili sopra descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento ad esse correlati.

5.4 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

  • consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
  • consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all’Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
  • prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
  • prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
  • prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
  • prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;
  • prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente;
  • prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste.

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

5.5 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

  • si deve richiedere l’impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di 
legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
  • la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l’affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
  • in caso di assunzione diretta di personale da parte di AFATAC S.r.l., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l’assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell’ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
  • chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l’OdV di tale anomalia;
  • nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per AFATAC S.r.l. e di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte di AFATAC S.r.l. in caso si addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
  • deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
  • VITTONE è tenuto a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l’accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di “content filtering”);
  • VITTONE periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
  • nel rispetto delle normative vigenti, AFATAC si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l’abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
  • la Società valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l’organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;el caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, AFATAC è tenuto ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
  • in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l’OdV emetterà una raccomandazione per l’Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

5.6 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5.7 I Controlli dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

I compiti di vigilanza dell’OdV, in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale, sono i seguenti:

  1. a)  proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai 
comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
  2. b)  svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei protocolli di controllo interni e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
  3. c)  esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza, l’OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L’OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l’OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.
L’OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L’OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

  1. ABUSI DI MERCATO

6.1 Descrizione del quadro Normativo

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I – bis – rubricato “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato” -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF (Testo Unico della Finanza, di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dei regolamenti attuativi emanati dalla Consob in materia di intermediari, mercati ed emittenti.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-sexies del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti:

  • Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
  • Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
  • L’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187–bis TUF);
  • L’illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art.187-ter TUF).

Le fattispecie di reato sopra descritte non sono applicabili ad AFATAC in quanto la normativa comunitaria in materia di abusi di mercato riguarda solo le società quotate.

  1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE

7.1 Descrizione del quadro normativo

L’art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare), introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 2 del d.lgs.16 luglio 2012, n. 109, prevede l’applicazione di sanzioni in relazione alla commissione dei delitti previsti dall’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25- duodecies del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

  1. a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
  2. b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
  3. c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.

Per presidiare il rischio della commissione del reato sopra descritto, oltre che i principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico, AFATAC S.r.l. ha emesso una procedura aziendale appartenente alla documentazione dei sistemi di gestione Qualità e Salute e Sicurezza sul lavoro.

PARTE SPECIALE L

Tabelle delle sanzioni associate ai reati 231